Giurisprudenza e Prassi

IL PRINCIPIO DI AUTORESPONSABILITÀ IMPEDISCE IL RECUPERO DI VOCI DI COSTO SPECIFICHE PER COPRIRE L'ANOMALIA (97.5)

CONSIGLIO DI STATO Sentenza 2026

È legittima l'esclusione del concorrente la cui offerta risulti in perdita economica all'esito della verifica di anomalia, non essendo consentito all'operatore economico recuperare somme destinate a voci di costo specifiche, quali ammortamenti o oneri finanziari, per sanare il deficit complessivo; ciò in quanto il principio di autoresponsabilità impone al dichiarante di subire le conseguenze della struttura dei costi analiticamente esposta in sede di gara.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)