Giurisprudenza e Prassi
IL PRINCIPIO DI AUTORESPONSABILITÀ IMPEDISCE IL RECUPERO DI VOCI DI COSTO SPECIFICHE PER COPRIRE L'ANOMALIA (97.5)
CONSIGLIO DI STATO Sentenza
2026
È legittima l'esclusione del concorrente la cui offerta risulti in perdita economica all'esito della verifica di anomalia, non essendo consentito all'operatore economico recuperare somme destinate a voci di costo specifiche, quali ammortamenti o oneri finanziari, per sanare il deficit complessivo; ciò in quanto il principio di autoresponsabilità impone al dichiarante di subire le conseguenze della struttura dei costi analiticamente esposta in sede di gara.
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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)

