Giurisprudenza e Prassi

ANNULLATA L'ESCLUSIONE PER ANOMALIA SE BASATA SU COSTI DELLA MANODOPERA MERAMENTE IPOTETICI (97.5)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA Sentenza 2024

È illegittima l'esclusione di un concorrente dalla gara qualora la stazione appaltante fondi il giudizio di anomalia su un ricalcolo dei costi della manodopera riferito a incrementi prestazionali meramente ipotetici e non determinati dal bando, inducendo così una surrettizia modifica dell'offerta economica. Parimenti, non è sindacabile la scelta dell'operatore di calcolare il costo di ammortamento di un bene strumentale in ragione del suo intero ciclo di vita utile, anziché limitatamente alla durata del singolo contratto di appalto.

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