AMMISSIBILI LE PROPOSTE MIGLIORATIVE CHE NON ALTERANO STRUTTURA E FUNZIONE DEL PROGETTO (95.6)
In tema di appalti di lavori, la distinzione tra varianti inammissibili e proposte migliorative si fonda sulla permanenza della struttura e della funzione dell'opera originaria; sono consentite quelle modifiche tecniche che non integrano un 'aliud pro alio' ma ottimizzano le prestazioni richieste. Il giudizio sull'anomalia dell'offerta è rimesso alla discrezionalità tecnica dell'amministrazione e non è sindacabile nel merito dal giudice amministrativo, salvo che la valutazione sia inficiata da palese irragionevolezza o travisamento dei fatti.
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