VARIANTE INAMMISSIBILE PER DIFETTO DI PROVA RIGOROSA SULL'EQUIVALENZA FUNZIONALE (68.7)
In sede di affidamento di appalti pubblici, l'offerta di un materiale strutturalmente diverso da quello prescritto dalla lex specialis e dal progetto esecutivo quale requisito minimo integra una variante progettuale inammissibile e non una mera miglioria tecnica. Il principio di equivalenza dei prodotti può essere legittimamente invocato solo laddove l'operatore economico assolva l'onere di fornire una dimostrazione tecnica rigorosa e scientificamente documentata della parità funzionale, non potendo la stazione appaltante supplire a tale onere istruttorio né accettare dichiarazioni generiche di equipollenza.
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