Giurisprudenza e Prassi

VARIANTE INAMMISSIBILE PER DIFETTO DI PROVA RIGOROSA SULL'EQUIVALENZA FUNZIONALE (68.7)

CONS. STATO Sentenza 2025

In sede di affidamento di appalti pubblici, l'offerta di un materiale strutturalmente diverso da quello prescritto dalla lex specialis e dal progetto esecutivo quale requisito minimo integra una variante progettuale inammissibile e non una mera miglioria tecnica. Il principio di equivalenza dei prodotti può essere legittimamente invocato solo laddove l'operatore economico assolva l'onere di fornire una dimostrazione tecnica rigorosa e scientificamente documentata della parità funzionale, non potendo la stazione appaltante supplire a tale onere istruttorio né accettare dichiarazioni generiche di equipollenza.

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