ILLEGITTIMA LA VALUTAZIONE TECNICA BASATA SU TEST STRUMENTALI INATTENDIBILI E MOTIVAZIONI CONTRADDITTORIE (95.1)
È illegittimo l'operato della commissione giudicatrice che attribuisce i punteggi tecnici basandosi su rilevazioni strumentali eseguite con modalità inattendibili e che disattende criteri di valutazione prefissati dalla lex specialis. In sede di riedizione della valutazione a seguito di annullamento giurisdizionale, qualora l'organo valutatore originale abbia espresso per due volte giudizi lacunosamente motivati o basati su dati erronei, si rende necessaria la nomina di una nuova commissione per garantire l'imparzialità e il corretto esercizio della discrezionalità tecnica.
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