INSUSSISTENZA DELL'UNICO CENTRO DECISIONALE PER L'UTILIZZO DEL MEDESIMO LISTINO PREZZI COMMERCIALE (95.1)
Ai fini dell'esclusione di un concorrente per unico centro decisionale ex art. 95 del D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante deve accertare la sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti che rendano le offerte imputabili a una regia comune. La coincidenza matematica dei ribassi offerti da due imprese non integra tale fattispecie qualora sia dimostrato l'utilizzo di un prezzario di un fornitore comune accessibile a tutti i partecipanti, in quanto la disponibilità pubblica del dato economico smentisce la presunzione di un accordo collusivo occulto.
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