Giurisprudenza e Prassi

IL COLLEGAMENTO TRA IMPRESE NON GIUSTIFICA L'ESCLUSIONE SE PARTECIPANO A LOTTI DIVERSI (95.1)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA, SEZIONE STACCATA DI REGGIO CALABRIA Sentenza 2024

Il divieto di partecipazione per unico centro decisionale, strumentale alla tutela della par condicio e della segretezza delle offerte, opera esclusivamente con riferimento agli operatori economici che partecipano alla medesima gara e non è estensibile ai casi in cui soggetti collegati concorrano per lotti diversi di una procedura multilotto funzionale. In tali ipotesi, mancando un confronto concorrenziale diretto sullo stesso oggetto di affidamento, non sussiste il presupposto per l'esclusione automatica, né può essere invocato il vincolo di aggiudicazione per impedire preventivamente la partecipazione.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)