LA TRANSAZIONE SU UN SINGOLO CREDITO NON ESTINGUE LE PRETESE NON ESPRESSAMENTE INDICATE
In tema di appalti pubblici e procedure di dissesto degli enti locali, l'accordo transattivo che individui analiticamente un determinato credito derivante da un titolo giudiziale non estende i propri effetti estintivi ad altri crediti vantati dal medesimo Operatore Economico, ancorché il contratto contenga clausole di rinuncia generiche a ogni ulteriore pretesa. Ai sensi dell'art. 1364 c.c., l'oggetto della transazione va determinato attraverso la valutazione degli elementi di fatto e della reale intenzione delle parti, con la conseguenza che i titoli non menzionati restano azionabili in sede di ottemperanza una volta che l'ente sia tornato 'in bonis'.
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