Art. 143 Termini di pagamento degli acconti e del saldo

ABROGATO DALL'ART. 217 DEL DLGS 50/2016, IN VIGORE DAL 19/04/2016

[1. Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma dell'articolo 194. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.

2. Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria non può superare i novanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del codice. Nel caso l'esecutore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

3. I capitolati speciali e i contratti possono stabilire termini inferiori.

4. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 6, commi 3, 4 e 5. ]
Condividi questo contenuto:

Giurisprudenza e Prassi

CORRISPETTIVO DI APPALTO SUBORDINATO ALL'EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI: CONDIZIONE SOSPENSIVA MISTA CHE RENDE IL CREDITO ESIGIBILE SOLO CON L'EFFETTIVO INCASSO

TRIBUNALE DI LAGONEGRO SENTENZA 2026
Fase Procedura: Esecuzione

In tema di appalto di lavori pubblici, la disciplina degli interessi moratori di cui al D.Lgs. 231/2002 trova piena applicazione. Tuttavia, la presenza di una clausola che subordina il pagamento all'ottenimento del finanziamento pubblico sospende l'esigibilità del credito fino all'incasso della provvista. Pertanto, è illegittimo il decreto ingiuntivo emesso prima dell'avveramento di tale condizione, restando dovuti gli interessi moratori solo dalla data in cui l'Ente ha effettivamente incassato le somme.

"La disciplina relativa alla decorrenza automatica degli interessi moratori... risulta applicabile a tutti i contratti tra imprese o tra queste e pubbliche amministrazioni... ed è, pertanto, compatibile anche con il contratto d’appalto"; "la subordinazione del pagamento del corrispettivo all'ottenimento del finanziamento pubblico dà luogo ad una condizione sospensiva mista... impone alla parte dalla cui volontà dipende in parte l'avveramento della condizione di comportarsi secondo buona fede e, dunque, nello specifico, di cooperare ed attivarsi con l'ordinaria diligenza".

LA FORMULA "NULL'ALTRO A PRETENDERE" NELLE FATTURE QUIETANZATE DELL'APPALTATORE NON IMPLICA LA RINUNCIA AGLI INTERESSI MORATORI PER RITARDATO PAGAMENTO

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SENTENZA 2026

La quietanza "a saldo" o con la specifica locuzione "null'altro a pretendere" non implica automaticamente la rinuncia a ulteriori pretese del creditore, ma costituisce, di regola, una mera dichiarazione di scienza priva di efficacia negoziale, salvo che la stessa non contenga elementi chiari ed inequivocabili di una volontà abdicativa o transattiva. In tema di appalto, la tempestiva denuncia dei vizi dell’opera costituisce una condizione dell’azione che spetta al committente dimostrare, in presenza della specifica eccezione di decadenza sollevata dall’appaltatore.

"La quietanza, infatti, è una dichiarazione di scienza con la quale il creditore attesta al debitore di avere ricevuto il pagamento ed ha natura assimilabile alla confessione stragiudiziale [...] la quietanza liberatoria rilasciata 'a saldo' (o con altre forme simili come il 'null'altro a pretendere' del caso in esame) non implica automaticamente la rinuncia a ulteriori pretese del creditore" (cfr. Cass. S.U. n. 19888/2014; Cass. ord. n. 21400/2023).

CESSIONE CREDITO APPALTI - DIFETTO LEGITTIMAZIONE ATTIVA - NON SUSSISTE PIU' LA TITOLARITA'.

CORTE DI APPELLO DI POTENZA SENTENZA 2025

IL FATTO

Una società edile otteneva un decreto ingiuntivo contro un Ente Pubblico per il pagamento del saldo lavori relativi a un appalto di recupero edilizio. L'Amministrazione proponeva opposizione, sostenendo di aver corrisposto quasi l'intero importo e che, comunque, il credito residuo era stato oggetto di cessione a una società di factoring. Il Tribunale di primo grado accoglieva l'opposizione e revocava il decreto. L'impresa interponeva appello, lamentando, tra l'altro, il mancato riconoscimento degli interessi moratori ex D.P.R. 207/2010 e contestando la portata della cessione del credito. L'Amministrazione si costituiva ribadendo il difetto di titolarità del credito in capo all'appellante.

DIRITTO E MOTIVAZIONE

La Corte, applicando il principio della "ragione più liquida", ha ritenuto superfluo esaminare tutte le doglianze di merito, focalizzandosi sulla questione dirimente della titolarità del diritto. È emerso dagli atti che l'Appellante aveva ceduto il credito a terzi mediante atto pubblico prima della richiesta del decreto ingiuntivo. La clausola di cessione, riportata testualmente, era onnicomprensiva, includendo "frutti scaduti, maturati e maturandi" e ogni accessorio, privando così il cedente di ogni legittimazione a richiedere somme (inclusi gli interessi).

Il Giudice ha chiarito che la contestazione sulla titolarità del credito non è un'eccezione in senso stretto (soggetta a decadenza ex art. 167 c.p.c.), bensì una "mera difesa" riguardante un elemento costitutivo della domanda, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Non essendosi formato giudicato sul punto, la Corte ha confermato che l'Appellante non aveva titolo per agire, essendo il credito di spettanza della cessionaria.

PRINCIPIO DI DIRITTO

In tema di appalti pubblici, qualora il credito derivante dall'esecuzione del contratto sia stato oggetto di cessione a terzi comprensiva di accessori e frutti, l'appaltatore cedente perde la titolarità del diritto di credito azionato. La carenza di titolarità (attiva o passiva) costituisce oggetto di una mera difesa e non di un'eccezione in senso stretto, ed è pertanto rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni fase del giudizio, giustificando il rigetto della domanda in applicazione del principio della "ragione più liquida".

MASSIMA

La titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare, precisando che la difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre che l'attore non è titolare del diritto azionato è una mera difesa e può essere proposta in ogni fase del giudizio, sempre che sulla questione non si sia formato il giudicato.


INTERESSI COMMERCIALI DOVUTI AL CESSIONARIO DEL CREDITO DA APPALTO PUBBLICO

TARCAMPANIA Sentenza 2025
Fase Procedura: Esecuzione

In sede di giudizio di ottemperanza, gli interessi moratori calcolati secondo i criteri degli artt. 143-144 del D.P.R. 207/2010 spettano anche al cessionario del credito derivante da appalto pubblico, in quanto accessorio del credito commerciale che mantiene le proprie peculiarità e tassi di mora agevolati anche in capo al nuovo titolare del diritto.

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 11/03/2014 -

OGGETTO:Opere pubbliche. Ritardi pagamenti da parte delle pubbliche Amministratori. Si pone a Codesto Spett.le Ministero il seguente quesito relativo alla problematica in oggetto indicata. Viene sollevato il problema relativo alla decorrenza degli interessi da corrispondere in favore dell’impresa di costruzione a fronte del ritardo di pagamenti di quanto dovuto da parte delle P.A. per l’esecuzione di prestazioni connesse alla realizzazione di un lavoro pubblico. In particolare si chiede se la decorrenza degli interessi per il ritardato pagamento di quanto dovuto a fronte di un SAL, rata di saldo, vada connessa all’emissione della fattura da parte dell’impresa. Si chiede altresì se il pagamento di SAL, rata di saldo è vincolato alla presentazione di fatture da parte dell’operatore economico e dunque alla necessità della stessa per la maturazione degli interessi legali e moratori. Il Resp. dell’U.T.C.


QUESITO del 19/04/2012 - DURC NEGATIVO - EMISSIONE CERTIFICATO PAGAMENTO

Dovendo procedere all'emissione di un certificato di pagamento a seguito di un SAL ed avendo acquisito il Durc negativo, si chiede: 1) il Certificato di Pagamento non va emesso fin tanto che non è chiarita la situazione debitoria, con l'eventualità quindi che non venga rispettato il termine di 45 giorni previsti dalla legge? 2) il Certificato di Pagamento va comunque emesso entro i 45 gg stabiliti dalla normativa vigente anche se non ancora a conoscenza del reale debito della ditta con gli Enti previdenziali emettendo pertanto, un Certificato di Pagamento contenente nota in cui si precisa che non si provvede alla liquidazione fino al chiarimento della situazione debitoria? Diversamente come si dovrà procedere? Per qualsiasi chiarimento è possibile contattare direttamente la Dott.ssa Barbarossa al seguente recapito telefonico: 051/6812853.