Giurisprudenza e Prassi
LIMITI ALL'ESCLUSIONE PER PERDITE DI BILANCIO NON PREVISTE DALLA LEX SPECIALIS (83.1)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza
2024
Le perdite di bilancio non possono costituire causa di esclusione dalla gara d'appalto qualora la lex specialis non le contempli espressamente come motivo ostativo o come parametro di valutazione della capacità economica. In assenza di clausole chiare, l'interpretazione del bando deve favorire la massima partecipazione concorrenziale, escludendo l'integrazione analogica dei requisiti di ammissione.
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