ONERE DI SPECIFICITÀ DEI MOTIVI NEL RICORSO CONTRO L'ANOMALIA DELL'OFFERTA (97.1)
È inammissibile, per difetto di specificità dei motivi, la censura con cui l'operatore economico deduce l'anomalia dell'offerta di un concorrente limitandosi a rilevare un'elevata incidenza percentuale del costo della manodopera senza allegare elementi concreti che dimostrino l'impossibilità di remunerare le restanti componenti dell'offerta. In assenza di una valida contestazione che porti all'esclusione di tutti i concorrenti meglio graduati, il ricorrente classificato in posizione deteriore difetta di interesse a impugnare l'aggiudicazione.
Argomenti:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

