Esclusione per prodotto non IGP e divieto soccorso istruttorio tecnico
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza
2026
Il soccorso istruttorio non è ammesso per colmare lacune o errori dell'offerta tecnica che richiedano la produzione di nuovi documenti, specialmente quando la lex specialis richieda specifici marchi di qualità (IGP) la cui assenza determina una differenza ontologica del prodotto offerto rispetto a quello richiesto. La legittima esclusione dalla gara determina l'inammissibilità dell'impugnazione degli atti successivi della procedura, inclusa l'aggiudicazione, per carenza di interesse e legittimazione.
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)