Giurisprudenza e Prassi
ONERE PROBATORIO DELLA RICEZIONE PEC PER L'AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE AVVERSO IL SILENZIO (31.2)
TAR CAMPANIA Ordinanza
2024
È onere del ricorrente documentare adeguatamente in atti l'avvenuta ricezione dell'istanza di avvio del procedimento da parte dell'Amministrazione affinché possa configurarsi il silenzio-inadempimento. Qualora la richiesta sia inoltrata tramite PEC, la produzione in giudizio della sola istanza, priva delle ricevute di consegna o depositata in formato non corretto, impedisce di verificare il presupposto processuale della formazione del silenzio, profilando l'inammissibilità del ricorso ex art. 31, comma 2, c.p.a.
Argomenti:
Condividi questo contenuto:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

