Art. 115. Adeguamenti dei prezzi
ABROGATO DAL 19-04-2016 (ART. 217 DLGS 50-2016)1. Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell'acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5. si veda anche quanto disposta dall’art. 1 comma 511 della Legge 208/2015 in vigore dal 01/01/2016
Relazione
Giurisprudenza e Prassi
LA CLAUSOLA DI REVISIONE PERIODICA DEI PREZZI NEGLI APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI È UNA NORMA IMPERATIVA DI ORDINE PUBBLICO ECONOMICO CHE SI INSERISCE AUTOMATICAMENTE NEL CONTRATTO (115)
Negli appalti pubblici di servizi a esecuzione periodica o continuativa, la pretesa ai compensi revisionali, scaturendo da una clausola che deve obbligatoriamente essere inserita nei contratti ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006, ha consistenza di diritto soggettivo perfetto. Tale disciplina imperativa si impone sulle pattuizioni private contrarie attraverso il meccanismo dell’inserzione automatica di clausole ex artt. 1339 e 1419 c.c., rendendo nulle eventuali clausole difformi.
"In via del tutto preliminare, osserva il Tribunale che la presente controversia, inerente la revisione dei prezzi in un contratto qualificabile come appalto pubblico di servizi, rientra nella giurisdizione esclusiva dell’adito Giudice Amministrativo, alla luce anche della pronuncia del Consiglio di Stato n. 4655 del 28 maggio 2025, atteso che l’art. 133, comma 1, lett. e) n. 2, del Codice del Processo Amministrativo prevede che: “Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie (…) relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell’ipotesi di cui all’articolo 115 del decreto legislativo 12 Aprile 2006 n. 163 (…)” [...].
La clausola di revisione periodica del corrispettivo di tali contratti ha, infatti, lo scopo di tenere indenni gli appaltatori della Pubblica Amministrazione da quegli aumenti dei prezzi dei fattori della produzione che, incidendo sulla percentuale di utile stimata al momento della formulazione dell’offerta, potrebbero indurre l’appaltatore a svolgere il servizio o a eseguire la fornitura a condizioni deteriori rispetto a quanto pattuito o, addirittura, a rifiutarsi di proseguire nel rapporto, con inevitabile compromissione degli interessi pubblici (T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 22 ottobre 2012, n. 1699)” (T.A.R. Puglia, Lecce, III Sezione, 28.11.2012, n° 1944; nello stesso senso, T.A.R. Puglia, Lecce, I Sezione, 11.12.2013, n° 2424).
[...] la presenza nella norma di cui all’art. 115 del Decreto Legislativo n. 163/2006 prima, e nella lex specialis di gara poi, di specifiche clausole di revisione dei prezzi, in uno con la considerazione che l’istituto del compenso revisionale, in quanto strumentale al controllo delle sopravvenienze di carattere economico, tutela l’interesse pubblico a che nei contratti di durata, in ragione dell’aumento dei costi a carico dell’appaltatore per l’esecuzione della prestazione, non ne peggiori la complessiva qualità (cfr. T.A.R. Lombardia, n. 363/2019) - sicché la clausola di revisione periodica costituisce norma imperativa, non suscettibile di essere derogata in via pattizia, ed integra la volontà negoziale difforme secondo il meccanismo dell’inserzione automatica di cui agli artt. 1339 e 1419 c.c., mentre eventuali previsioni difformi sarebbero nulle (cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 4985/2018, T.A.R. Campania, Sez. V, n. 6048/2018 e T.R.G.A. Trento n. 153/2015) – accertano, in capo alla Società ricorrente, il riconoscimento del diritto alla revisione dei prezzi per l’esecuzione del servizio in questione, a partire dal secondo anno di attività."
REVISIONE DEI PREZZI: OPERA IN CASO DI PROROGA TECNICA MENTRE È ESCLUSA IN CASO DI RINNOVO CONTRATTUALE (115)
In materia di appalti pubblici di servizi, la prosecuzione del rapporto oltre il termine di scadenza finalizzata a garantire la continuità nelle more di una nuova gara (c.d. proroga tecnica) non preclude il diritto alla revisione prezzi, essendo il rapporto ancora disciplinato dalla fonte originaria. La distinzione tra proroga e rinnovo risiede nell'assenza, nella prima, di una nuova negoziazione tra le parti.
"[...] “la clausola di revisione dei prezzi opera in caso di mera proroga del contratto, e non anche di rinnovo del medesimo; ed infatti mentre la proroga del termine finale di un appalto pubblico di servizi sposta solo in avanti la scadenza conclusiva del rapporto, il quale resta regolato dalla sua fonte originaria, il rinnovo del contratto comporta una nuova negoziazione tra i medesimi soggetti, ossia un rinnovato esercizio dell’autonomia negoziale, che rende incompatibile l’immediata applicazione imperativa della clausola di revisione prezzi” (ex multis, Cons. Stato, sez. III, 16 dicembre 2025, n. 9987)."
REVISIONE PREZZI: RILEVANZA DELLA VARIAZIONE NEGATIVA DEI PREZZI ED EQUILIBRIO CONTRATTUALE (115)
Nell'interpretazione delle clausole revisionali, la finalità di garantire la medesima remuneratività iniziale del contratto comporta che l'adeguamento debba inglobare anche eventuali variazioni negative (deflazione) registrate nelle annualità precedenti. Se la clausola negoziale prevede l'aggiornamento sulla base della variazione verificatasi nell'anno antecedente, non è ammessa l'applicazione "ex post" dell'inflazione registrata nello stesso anno di esecuzione, dovendosi invece fare riferimento al dato storico consolidato dell'anno precedente.
"[...] il meccanismo contrattuale di adeguamento doveva garantire che permanesse la “medesima remuneratività” iniziale. Omettendo di considerare la deflazione intervenuta nel 2020 ed applicando al 2022 un aumento del 1,8%, la “remuneratività” in termini reali, rispetto al 2019, sarebbe non solo mantenuta, ma addirittura accresciuta dello 0,3%.
[...]
Le variazioni dei prezzi sono registrate sempre con riferimento al passato. Dunque, se occorre individuare la variazione annua dei prezzi intervenuta nel 2020, il raffronto è dato dai prezzi del 2019. L’indice Foi registra l’aumento e non compie una previsione futuristica."
CLAUSOLA COMPROMISSORIA E ONERE DELLA PROVA PER IL RECUPERO DEI MAGGIORI COSTI LEGATI ALL'APPALTO (241)
In tema di appalti pubblici di servizi, la clausola compromissoria inserita nel contratto non è utilmente operante qualora non risulti adottata una preventiva e motivata determinazione dell’organo di governo dell’amministrazione aggiudicatrice, specificamente riferita alla scelta di devolvere ad arbitri le controversie.
Sul piano del merito, l'appaltatore che agisca per il recupero di maggiori costi legati a prestazioni straordinarie o revisione del canone è gravato dall'onere di dimostrare l'esistenza di un procedimento di verifica e l'intervenuta approvazione concordata con l'amministrazione, non essendo sufficiente la mera produzione di fatture non acquisite ritualmente al protocollo dell'Ente.
"[...] la clausola compromissoria inserita in un contratto pubblico non può ritenersi utilmente operante quando non risulti adottata una preventiva e motivata determinazione dell’organo di governo dell’amministrazione, specificamente riferita alla scelta di devolvere ad arbitri le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto."
***
"Le fatture poste a fondamento del ricorso monitorio, infatti, non si riferiscono al canone ordinario del servizio, ma ad asseriti maggiori costi sostenuti e ad attività ulteriori che la società avrebbe espletato per garantire l’efficienza del servizio e fronteggiare l’emergenza rifiuti.
Tali importi, tuttavia, avrebbero richiesto una specifica dimostrazione dei presupposti contrattuali della revisione del corrispettivo.
L’art. 21 della convenzione subordinava la revisione del canone alla verifica delle incidenze dei costi della manodopera, dei materiali, dei carburanti e dei lubrificanti, alla trasmissione all’Ente della documentazione probatoria delle variazioni verificatesi durante l’esecuzione del servizio e ad una regolazione concordata tra le parti.
Ne consegue che la società affidataria non poteva unilateralmente procedere all’emissione di fatture per maggiori oneri, dovendo, invece, dimostrare l’esistenza di un procedimento di verifica, l’effettiva incidenza dei costi, la relativa documentazione giustificativa e l’intervenuta approvazione o regolazione concordata con l’amministrazione comunale."
QUALIFICAZIONE DELLA "PROROGA TECNICA" E OBBLIGO DI REVISIONE DEI PREZZI (115)
Qualora l’Amministrazione disponga la prosecuzione del rapporto contrattuale in attesa della definizione di una nuova gara, l’atto deve essere qualificato come proroga tecnica, con conseguente applicabilità della disciplina sulla revisione dei prezzi, non potendo l'Amministrazione imporre unilateralmente l’applicazione di un canone risalente all'inizio del rapporto decennale senza istruire le richieste di adeguamento dell'Operatore Economico.
"Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr., di recente, la sent. n. 500/2026 della Sezione e i precedenti ivi richiamati), l’istituto della revisione dei prezzi: [...] - garantisce l’equilibrio dinamico del sinallagma contrattuale a fronte di sue alterazioni nei rapporti di durata, con il limite che a mezzo della revisione del prezzo non si può modificare il prezzo originariamente stabilito a solo vantaggio di una parte.
Nell’anzidetta pronuncia n. 500/2026 è stata poi affermata l’applicabilità della revisione dei prezzi in caso di proroga, sempreché si discuta di una proroga in senso stretto.
Nel caso di specie, non si può fondatamente sostenere che l’atto impugnato sia qualificabile in termini di “rinnovo” e non di “proroga tecnica”, soprattutto ove si tenga conto della specifica disciplina che regola il rapporto tra le parti.
[...] l’amministrazione sanitaria non avrebbe potuto fare piana – e immotivata – applicazione del canone originario in sede di proroga tecnica, disattendendo del tutto le modifiche medio tempore da essa stessa disposte, oltre che quelle richieste a tale specifico proposito dalla ricorrente, essendo suo preciso onere istruire e riscontrare le specifiche richieste di adeguamento articolate dalla ricorrente riguardanti proprio il procedimento culminato nell’adozione dell’avversato provvedimento di proroga tecnica."
VERIFICA DELL'ANOMALIA DELL'OFFERTA: ANCHE SE AVVIENE A DISTANZA DI TEMPO, L'ENTE HA L'OBBLIGO DI CONSIDERARE LE TABELLE MINISTERIALI DEL LAVORO AGGIORNATE (87)
In sede di verifica della congruità dell'offerta, la valutazione della Stazione Appaltante non può prescindere dal considerare i nuovi livelli retributivi previsti dalle tabelle ministeriali sopravvenute nel corso del procedimento, atteso che il giudizio di anomalia mira a garantire l'idoneità dell'offerta a realizzare il programma negoziale nel tempo dell'esecuzione. È illegittimo il ricorso anticipato al meccanismo della revisione prezzi durante il sub-procedimento di verifica di anomalia per ovviare a eventuali sottostime della manodopera, poiché tale istituto è riservato esclusivamente alla fase esecutiva del rapporto contrattuale.
"Preme, al riguardo, rammentare la univoca giurisprudenza amministrativa formatasi sul tema della rilevanza delle sopravvenienze contrattuali – e dei conseguenti aggiornamenti delle tabelle ministeriali – in sede di riedizione del potere di verifica di anomalia dei costi della manodopera.
Segnatamente, il Consiglio di Stato ha evidenziato che la tesi per cui la valutazione di congruità sia sempre riferita al momento in cui l’offerta è stata predisposta e presentata
in gara non può essere sostenuta “né in termini generali né, soprattutto, quando si tratti di valutare la tenuta economica dell’offerta, nel tempo dell’esecuzione del contratto, con riguardo al costo del personale impiegato” (così, Cons. Stato, sez. V, 12 novembre 2024, n. 9042). Come noto, infatti, la funzione che l’ordinamento assegna al procedimento di verifica della affidabilità economica dell’offerta è quella di stabilire se quest’ultima sia attendibile sotto il profilo economico e affidabile in vista della futura esecuzione delle prestazioni contrattuali; indi, la verifica in parola non ha un obiettivo limitato alla valutazione della attendibilità dell’offerta agli esclusivi fini dell’aggiudicazione, e quindi con un orizzonte temporale segnato dallo svolgimento della procedura di gara, bensì è rivolta anche – se non soprattutto – all’esecuzione del contratto, vale a dire a garantire che la proposta individuata come possibile aggiudicataria della gara sia idonea a realizzare il programma negoziale. Alla luce di quanto appena indicato, la valutazione dell’Amministrazione appaltante non può prescindere dal considerare anche quei costi che, con ragionevole certezza, si presenteranno nel corso dell’esecuzione, nell’entità e nella consistenza prevedibile al tempo in cui la verifica di congruità è effettuata (così, ancora, Cons. Stato, n. 9042 del 2024, cit.). Difatti, “un conto è la normativa e i dati vigenti e disponibili al momento della formulazione dell’offerta, altra cosa sono le giustificazioni nel procedimento di anomalia. Quest’ultimo tende a prevenire un vulnus di qualità e affidabilità in executivis, e dev’essere condotto in relazione a dati ed elementi, il più possibile concreti e attuali, destinati a caratterizzare l’esecuzione del rapporto: è dunque evidente che in sede di giustificazioni avrebbero dovuto essere considerati i costi del lavoro derivanti dalla nuova tornata di contrattazione collettiva” (Cons. Stato, sez. III, 3 maggio 2022, n. 3460). Ciò in quanto l’aumento del costo del personale impiegato, “derivante dal periodico rinnovo dei contratti collettivi di lavoro applicabili al settore, non dovrebbe essere considerato un evento imprevedibile ma una normale evenienza di cui l’imprenditore dovrebbe sempre tenere conto nel calcolo della convenienza economica dell’offerta presentata in gara”; ragion per cui risulta “irrilevante la circostanza che per il calcolo progettuale del costo del lavoro la stazione appaltante abbia fatto riferimento ai parametri [di altro precedente] C.C.N.L. […], poiché […] la verifica di congruità si proietta anche sulla fase di esecuzione del contratto (mentre i dati utilizzati per la predisposizione del bando di gara e per il calcolo dell’importo a base di gara hanno il solo scopo di effettuare una stima minima del costo del lavoro del contratto da affidare)” (Cons. Stato, sez. V, 15 gennaio 2024, n. 453, che richiama id., 7 luglio 2023, n. 6652).
A fronte di tali rilievi, la giurisprudenza amministrativa sostiene, condivisibilmente, che la stipula del nuovo C.C.N.L. di settore, sopravvenuta nel corso della procedura di verifica della congruità dell’offerta, per un verso comporta la sua applicazione al personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto; per altro verso, impone alla Stazione appaltante di tenere conto – in sede di verifica dell’anomalia – dei nuovi livelli retributivi previsti, in quanto sicuramente applicabili alla futura esecuzione del contratto da affidare, e, conseguentemente, di verificare se l’offerta economica dell’impresa individuata come possibile aggiudicataria sia in grado di sostenere anche i nuovi costi (cfr. Cons. Stato, sez. III, 21 novembre 2025, n. 9120; id., sez. V, n. 453 del 2024, cit.; id., sez. V, n. 6652 del 2023, cit.).
Nel caso di specie, il Collegio non ravvisa motivi per discostarsi dal richiamato indirizzo giurisprudenziale che ha riconosciuto la necessità di tener conto, in sede di verifica di congruità dell’offerta – compreso il caso di rinnovazione conseguente ad un annullamento in sede giurisdizionale –, degli incrementi del costo della manodopera determinati dall’adozione di un nuovo C.C.N.L. e dall’aggiornamento delle tabelle ministeriali, essendo il giudizio di anomalia finalizzato a vagliare la sostenibilità economica complessiva dell’offerta."
DISTINZIONE TRA PROROGA E RINNOVO AI FINI DELLA REVISIONE PREZZI (115)
Presupposto indefettibile per l'applicazione dell'istituto della revisione prezzi è che vi sia stata una mera proroga, e non un rinnovo del rapporto contrattuale, in quanto solo la prima produce il solo effetto del differimento del termine finale di un rapporto che rimane per il resto regolato dall'atto originario.
"Per quanto riguarda la disponibilità del diritto alla revisione, come statuito dal Consiglio di Stato «se è vero che scopo della previsione obbligatoria del compenso revisionale ex art. 115 del d.lgs. n. 163 del 2006 (applicabile ratione temporis) è quello di tutelare l’interesse pubblico a che le prestazioni di beni o servizi da parte degli appaltatori delle amministrazioni pubbliche non subiscano col tempo una diminuzione qualitativa a causa degli aumenti dei prezzi dei fattori della produzione, incidenti sulla percentuale di utile considerata in sede di formulazione dell’offerta, con conseguente incapacità del fornitore di far fronte compiutamente alle stesse prestazioni (e sulla scorta di ciò ne è stato affermato il carattere di norma imperativa alla quale si applicano gli artt. 1339 e 1419 del codice civile), è pur indubitabile che si tratti di un diritto che, se e dopo la sua maturazione, nella fase esecutiva del rapporto è disponibile dall’imprenditore» (Consiglio di Stato sez. V, 17 luglio 2019, n. 5021).
Presupposto indefettibile per l’applicazione dell’istituto è, comunque, che vi sia stata una mera proroga, e non un rinnovo del rapporto contrattuale, consistendo la prima «nel solo effetto del differimento del termine finale del rapporto, il quale rimane per il resto regolato dall’atto originario», mentre il secondo scaturisce da «una nuova negoziazione con il medesimo soggetto, che può concludersi con l’integrale conferma delle precedenti condizioni o con la modifica di alcune di esse se non più attuali» (Cons. Stato, n. 5021 del 2019, cit.; Cons. Stato, n. 2682 del 2012, cit.; cfr. anche Cons. Stato, IV, 1 giugno 2010 n. 3474; Id., III, 23 marzo 2012 n. 1687; cfr. anche Id., III, 27 agosto 2018, n. 5059). In altri termini, mentre la proroga del termine finale di un appalto pubblico di servizi sposta solo in avanti la scadenza conclusiva del rapporto, il quale resta regolato dalla sua fonte originaria, il rinnovo del contratto comporta una nuova negoziazione tra i medesimi soggetti, ossia un rinnovato esercizio dell’autonomia negoziale, che rende incompatibile l’immediata applicazione imperativa della clausola di revisione prezzi (cfr. Cons. Stato, sez. V, 3 gennaio 2025, n. 23; id., sez. III, 9 gennaio 2017, n. 25; id., sez. V, 22 giugno 2010, n. 3892; id., 14 maggio 2010, n. 3019)."
LA REVISIONE PREZZI NON OPERA AUTOMATICAMENTE NEI RINNOVI CONTRATTUALI SUCCESSIVI AL CONTRATTO ORIGINARIO (106.1)
Mentre la proroga sposta in avanti la scadenza conclusiva del rapporto, che resta regolato dalla fonte originaria, il rinnovo contrattuale comporta una nuova negoziazione tra i medesimi soggetti, ossia un rinnovato esercizio dell'autonomia negoziale che rende incompatibile l’applicazione imperativa della clausola di revisione dei prezzi prevista per il contratto originario.
ETEROINTEGRAZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATA PREVISIONE DELLA CLAUSOLA DI REVISIONE DEI PREZZI (29.1)
In materia di appalti pubblici, la clausola di revisione dei prezzi prevista dalla legislazione emergenziale riveste carattere imperativo e si impone autoritativamente nel regolamento contrattuale. Pertanto, qualora la stazione appaltante ometta di inserirla nella lex specialis o nel contratto, opera il meccanismo di sostituzione automatica e di eterointegrazione previsto dall'articolo 1339 del Codice Civile, consentendo all'operatore economico di richiedere l'accertamento del relativo diritto.
ESTINZIONE DEL GIUDIZIO PER ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEL PAYBACK DISPOSITIVI MEDICI (8.3)
In tema di payback per i dispositivi medici, l'adesione dell'azienda fornitrice al meccanismo di definizione agevolata previsto dall'art. 8, comma 3, del D.L. n. 34/2023, attuata mediante il versamento della quota ridotta entro i termini di legge, comporta l'estinzione dell'obbligazione pecuniaria relativa agli anni 2015-2018 e la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito, con conseguente dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
GIURISDIZIONE ORDINARIA PER LA REVISIONE PREZZI VINCOLATA A PARAMETRI CONTRATTUALI PREDEFINITI (106.1)
In tema di revisione dei prezzi negli appalti pubblici, sussiste il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario ogniqualvolta la disciplina contrattuale preveda un obbligo di adeguamento tariffario ancorato a parametri oggettivi e predeterminati, escludendo ogni margine di valutazione discrezionale della stazione appaltante sulla congruità della richiesta.
PROVA DEL CREDITO PER REVISIONE PREZZI RAGGIUNTA SE L'ENTE HA APPROVATO ATTI DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DELIBERE CHE RECEPISCONO IL CANONE REVISIONATO (115)
"L’opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l’ingiunzione è stata emessa legittimamente... ma è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere dal creditore, cioè l’esistenza del credito". Qualora il giudice di primo grado ometta di pronunciarsi su uno dei giudizi di opposizione ritualmente riuniti, sussiste il vizio di omessa pronuncia che legittima il giudice d'appello alla decisione nel merito della domanda. La pretesa dell'appaltatore al pagamento del canone revisionato è fondata se "il canone annuale come revisionato... è stato inserito dalla parte appellata nel 'Piano finanziario 2015'... e successivamente approvato dalla Giunta Municipale... ed in seguito, dal Consiglio Comunale".
OBBLIGO PER LA STAZIONE APPALTANTE DI PRONUNCIARSI SULL'ISTANZA DI REVISIONE PREZZI DELL'APPALTATORE IN REGIME DI PROROGA TECNICA (115)
È illegittimo il silenzio serbato dalla Stazione Appaltante sull'istanza di revisione dei prezzi formulata dall'operatore economico nel corso di un rapporto contrattuale proseguito in regime di proroga tecnica. La sussistenza di clausole revisionali obbligatorie per legge o previste dal Capitolato Speciale d'Appalto impone all'Amministrazione l'avvio di un'istruttoria tecnica volta a riscontrare la pretesa, con l'obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro i termini di legge.
"L’art. 115 del Codice dei Contratti Pubblici applicabile, ratione temporis, al caso di specie, stabilisce che “Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo”."; "[...] il regolamento negoziale tra il R.T.I. ricorrente e l’A.R.O. impone a quest’ultimo di dare avvio al procedimento di revisione del prezzo in presenza dell’istanza di parte."
REVISIONE PREZZI E METODO DI CALCOLO: DEVE MIRARE A CONSERVARE L'EQUILIBRIO CONTRATTUALE E IL POTERE DI ACQUISTO DEL CORRISPETTIVO (115)
È illegittima la liquidazione della revisione prezzi operata dalla Stazione Appaltante mediante l'applicazione dell'indice ISTAT FOI sul canone base originariamente pattuito (o rideterminato ope legis), senza tenere conto della rivalutazione del corrispettivo maturata negli anni intercorrenti tra l’avvio del servizio e l’annualità di riferimento. La natura di "indice a catena" del FOI impone che il calcolo avvenga tenendo conto del rapporto di concatenamento delle serie annuali, cumulando il rivalutato dell'intero periodo.
"Appare metodologicamente fallace applicare l’indice FOI per l’anno 2019 al valore del corrispettivo del servizio originariamente pattuito nell’anno 2010 come se esso fosse rimasto invariato sino al 31 dicembre 2018 [...] l’adeguamento revisionale [...] deve avvenire tenendo conto del rapporto di concatenamento degli indici annuali di prezzi al consumo ossia cumulando il rivalutato dell’intero periodo di riferimento" (Cons. Stato, Sez. III, n. 2638/2026).
GIURISDIZIONE ORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO PREZZI STRAORDINARIO EX DECRETO AIUTI (26.1)
Le controversie aventi ad oggetto l'adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione, ai sensi dell'art. 26 del d.l. n. 50/2022, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella del giudice amministrativo. Tale istituto, diversamente dalla revisione prezzi ordinaria, costituisce un ristoro straordinario operante ex lege che non implica l'esercizio di poteri discrezionali dell'amministrazione nella conformazione del sinallagma contrattuale, determinando la sussistenza di un diritto soggettivo in capo all'appaltatore.
LIMITI E LEGITTIMITÀ DELLA PROROGA TECNICA PER LA CONTINUITÀ DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI (120.11)
Ai sensi dell'art. 120, comma 11, del D.Lgs. 36/2023, l'istituto della proroga tecnica costituisce un rimedio eccezionale volto a garantire la continuità dei servizi pubblici essenziali nelle more dell'espletamento di una nuova gara. La legittimità di tale provvedimento è subordinata alla sussistenza di ritardi oggettivi non fronteggiabili con l'ordinaria diligenza e al mantenimento delle condizioni e dei prezzi previsti nel contratto originario, risultando preclusa ogni istanza di rinegoziazione economica fondata sui valori a base d'asta della nuova procedura in corso di aggiudicazione.
DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DERIVANTE DALLA REVISIONE DEI PREZZI: GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO (244)
Rientra nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo la controversia avente ad oggetto la revisione dei prezzi in un contratto di appalto pubblico di servizi, non potendosi ravvisare la giurisdizione del Giudice Ordinario qualora la pretesa non riguardi la fase meramente attuativa di clausole contrattuali paritetiche, ma afferisca alla fattispecie disciplinata dall'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006.
“La presente controversia, inerente la revisione dei prezzi in un contratto qualificabile come appalto pubblico di servizi, rientra nella giurisdizione esclusiva dell'adito Giudice Amministrativo, atteso che: 1) l'art. 244 del D. Lgs. n° 163/2006 [...] prevede che 'Il Codice del Processo Amministrativo individua le controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di contratti pubblici'; 2) l’art. 133 l. 104/2010 lett. e) sub 2), prevede che siano devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo le controversie relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo”.
REVISIONE PREZZI ISTAT: NATURA DEL DIRITTO E LIMITI DELL'ACCERTAMENTO GIUDIZIALE (115)
"In materia di revisione prezzi negli appalti di servizi, qualora la clausola contrattuale preveda un adeguamento periodico ancorato a parametri certi (indici ISTAT) e l'Amministrazione ne riconosca la spettanza contestando esclusivamente le modalità di calcolo, la posizione giuridica dell'appaltatore ha natura di diritto soggettivo e non di interesse legittimo. Ne consegue che non è necessaria l'impugnazione del silenzio-inadempimento della Stazione Appaltante per attivare la tutela giurisdizionale, potendo il Giudice Ordinario accertare direttamente il credito revisionale".
"nella specie, secondo quanto previsto nelle clausole contrattuali, la revisione periodica del prezzo (rectius adeguamento ISTAT) risulta essere obbligatoria (non ancorata alla verifica della congruità del corrispettivo attraverso l’espletamento di un’attività istruttoria volta all’accertamento della sussistenza dei presupposti... ) e predeterminata nel quantum, essendo l’operatività della stessa subordinata alla mera richiesta di parte".
GIURISDIZIONE ORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO PREZZI AUTOMATICO EX DECRETO AIUTI
L'adeguamento dei prezzi introdotto dal D.L. 50/2022 quale misura straordinaria per fronteggiare il rincaro dei materiali e dell'energia non rientra nell'ambito della revisione prezzi discrezionale devoluta alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo. Poiché la norma impone l'applicazione di prezzari aggiornati senza margini valutativi per la Stazione Appaltante, l'agire pubblico ha natura puramente privatistica e la pretesa dell'appaltatore al riconoscimento del relativo corrispettivo va azionata dinanzi al Giudice Ordinario.
ONERE PROBATORIO E LIMITI ALLA REVISIONE PREZZI PER SQUILIBRIO CONTRATTUALE (60.1)
In tema di appalti pubblici, la revisione dei prezzi non garantisce un costante e automatico adeguamento del corrispettivo all'andamento del mercato, ma richiede la prova rigorosa dello squilibrio contrattuale. L'operatore economico deve dimostrare l'insufficienza dei corrispettivi a coprire i costi di produzione a causa di eventi esterni imprevedibili, non potendo supplire a tale lacuna probatoria il mero riferimento agli indici ISTAT, i quali rappresentano solo il limite massimo del compenso liquidabile e non la prova dell'onerosità sopravvenuta.
ONERE PROBATORIO DELLO SQUILIBRIO PER IL RICONOSCIMENTO DELLA REVISIONE PREZZI (60.1)
In materia di appalti pubblici di servizi, l'istituto della revisione dei prezzi ha la finalità di salvaguardare l'equilibrio sinallagmatico del contratto, ma non opera in via automatica o generalizzata; è onere dell'istante provare che l'incremento dei costi dei fattori di produzione abbia comportato una maggiore onerosità eccedente l'alea contrattuale cristallizzata nella lex specialis, fornendo un'analisi di dettaglio dell'impatto dei rincari sull'utile delle singole linee di servizio.
LA CESSIONE DEL CREDITO NON ESCLUDE LA LEGITTIMAZIONE DELL'APPALTATORE ALLA REVISIONE PREZZI
In tema di appalti pubblici, la cessione del credito ex art. 1260 c.c. non determina il trasferimento della posizione contrattuale dell'appaltatore, il quale conserva la piena legittimazione a richiedere la revisione dei prezzi; tale istituto infatti non configura un mero credito certo ed esigibile, ma una modifica delle condizioni economiche del contratto volta a ripristinare il sinallagma funzionale.
IL RINNOVO CONTRATTUALE PRECLUDE LA REVISIONE PREZZI SENZA PROVA DELLO SQUILIBRIO
In tema di appalti pubblici di durata, la clausola di revisione dei prezzi di cui all'art. 115 del d.lgs. n. 163/2006 opera esclusivamente in caso di mera proroga del contratto e non anche in sede di rinnovo, poiché quest'ultimo comporta un rinnovato esercizio dell'autonomia negoziale incompatibile con l'automatismo revisionale. Grava inoltre sull'operatore economico l'onere di fornire una prova analitica dello stravolgimento dell'equilibrio contrattuale, non essendo sufficiente il mero riferimento agli indici ISTAT o a variazioni generali dei costi di produzione.
GIURISDIZIONE ORDINARIA PER LA REVISIONE PREZZI SE LA CLAUSOLA NON È DISCREZIONALE
In tema di appalti pubblici, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulla clausola di revisione prezzi ex art. 133 comma 1 lett. e) n. 2 c.p.a. incontra un limite qualora sia in contestazione esclusivamente l'adempimento di una prestazione già puntualmente disciplinata nel contratto in termini di an e quantum; in tale ipotesi, mancando l'esercizio di un potere discrezionale autoritativo della Pubblica Amministrazione, la domanda ha ad oggetto un diritto soggettivo paritetico la cui cognizione spetta al giudice ordinario.
GIURISDIZIONE ORDINARIA SULLE CONTROVERSIE PATRIMONIALI IN FASE DI ESECUZIONE DELLA CONCESSIONE
Sussiste la giurisdizione del Giudice Ordinario qualora la controversia riguardi l'approvazione parziale di una variante tecnica in fase di esecuzione del contratto di concessione e la pretesa del ricorrente abbia contenuto squisitamente patrimoniale, non coinvolgendo l'esercizio di poteri autoritativi della Pubblica Amministrazione né incidendo sulla verifica dell'intera economia del rapporto concessorio.
IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NON ESTENDE IL GIUDICATO OLTRE IL PERIMETRO DEL PETITUM ORIGINARIO
Nel giudizio di ottemperanza, il perimetro del comando giudiziale è definito dalla domanda proposta nel giudizio di cognizione; pertanto, l'annullamento di atti di revisione prezzi relativi a una specifica finestra temporale non comporta l'obbligo automatico di restituzione per annualità successive non impugnate, restando irrilevante che la decisione abbia sancito l'illegittimità generale di clausole contrattuali applicate in diminuzione del corrispettivo.
ETEROINTEGRAZIONE E REVISIONE PREZZI: I LIMITI DELL'OTTEMPERANZA NEL NUOVO DINIEGO (115.1)
In tema di revisione dei prezzi nei contratti pubblici regolati dal D.Lgs. n. 163 del 2006, la clausola di cui all'art. 115 opera per eterointegrazione necessaria del contratto. Qualora una sentenza annulli il diniego di revisione per difetto di istruttoria, l'amministrazione che proceda a un nuovo esame basato sul raffronto tra prezzi contrattuali e prezzi di mercato non elude il giudicato. Ogni censura relativa alla pertinenza o alla sufficienza degli elementi istruttori acquisiti nel nuovo procedimento configura un vizio di legittimità dell'atto, la cui cognizione appartiene al rito ordinario e non al giudizio di ottemperanza.
GIURISDIZIONE ORDINARIA PER REVISIONE PREZZI SE CLAUSOLA DETERMINA AN E QUANTUM (133.1)
La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di revisione dei prezzi non sussiste quando la contestazione attiene esclusivamente all'adempimento di una prestazione già puntualmente e rigidamente disciplinata nel contratto sia per quanto riguarda la spettanza (an) che la quantificazione (quantum). In tali ipotesi, l'amministrazione non esercita un potere autoritativo ma adempie a un vincolo negoziale derivante da criteri predeterminati, con conseguente devoluzione della controversia alla giurisdizione del giudice ordinario.
GIURISDIZIONE ORDINARIA SULLE CONTROVERSIE PER L'ADEGUAMENTO AUTOMATICO DEI PREZZI (133.1)
La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di revisione prezzi ex art. 133, comma 1, lett. e), n. 2 del c.p.a. sussiste solo laddove la stazione appaltante mantenga una posizione di supremazia e discrezionalità nella determinazione del compenso. Qualora la normativa imponga un meccanismo di adeguamento automatico basato su parametri fissi e vincolanti, la posizione dell'appaltatore si configura come diritto soggettivo all'adempimento di un obbligo paritetico, con conseguente attribuzione della controversia alla giurisdizione del giudice ordinario.
REVISIONE PREZZI MEDIANTE INDICI ISTAT FOI E APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTESTAZIONE
Il principio di non contestazione di cui all'art. 64 c.p.a. trova applicazione nelle controversie relative alla quantificazione della revisione prezzi quando la stazione appaltante, pur avendo riconosciuto il diritto all'adeguamento, operi una riduzione forfettaria della somma dovuta senza contestare analiticamente i parametri tecnici e i calcoli prodotti dal ricorrente; in tal caso, il compenso revisionale deve essere parametrato agli indici ISTAT FOI se non diversamente motivato dall'amministrazione.
SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE NEL RICORSO AVVERSO IL SILENZIO (115.1)
Nel processo amministrativo, qualora la Pubblica Amministrazione adotti un provvedimento esplicito in risposta all'istanza del privato durante la pendenza del giudizio instaurato per contestarne l'inerzia, il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non potendo il giudice pronunciarsi su un'inerzia ormai cessata.
SPETTA LA REVISIONE PREZZI ANCHE NEL PERIODO DI PROROGA TECNICA (115.1)
In tema di appalti pubblici di servizi e forniture, il diritto alla revisione periodica del prezzo spetta all'appaltatore anche durante i periodi di proroga tecnica del contratto, atteso che tale istituto determina la mera prosecuzione del rapporto originario. L'amministrazione non può negare l'adeguamento basandosi su confronti con prezzi di gare successive indette in condizioni di mercato diverse, né può opporre la carenza di forma della proroga se ha continuato ad avvalersi della fornitura imputando gli ordinativi al contratto iniziale.
DECLARATORIA DI ESTINZIONE DEL GIUDIZIO PER RINUNCIA AGLI ATTI (35.2)
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 35, comma 2, lett. c) e 84 c.p.a., la rinuncia al ricorso sottoscritta dalla parte o dal suo procuratore speciale e accettata dalle parti costituite che abbiano interesse alla prosecuzione, comporta l'estinzione del giudizio, rendendo superflua ogni indagine sui presupposti processuali o sul merito della controversia.
NATURA AUTORITATIVA DEL DINIEGO DI REVISIONE PREZZI E ONERE DI IMPUGNAZIONE
In materia di appalti pubblici, il diniego opposto dalla stazione appaltante all'istanza di revisione prezzi dell'appaltatore ha natura di provvedimento autoritativo incidente su posizioni di interesse legittimo; ne consegue che l'operatore economico ha l'onere di impugnare tale diniego entro il termine di decadenza, non potendo limitarsi ad agire in accertamento nel termine di prescrizione, pena l'inammissibilità del ricorso.
DISCREZIONALITÀ AMMINISTRATIVA NELLA DETERMINAZIONE DELLA REVISIONE PREZZI E LIMITI DEL GIUDICE (31.3)
In materia di appalti pubblici, la revisione dei prezzi è espressione di una facoltà discrezionale della stazione appaltante che sfocia in un provvedimento autoritativo; di conseguenza, il giudice investito dell'azione contro il silenzio può accertare l’obbligo di provvedere ma non può pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa economica o sulla quantificazione del quantum, trattandosi di attività non vincolata in cui l'amministrazione conserva la titolarità del bilanciamento tra gli interessi in gioco.
GIURISDIZIONE ORDINARIA PER IL RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO BASATO SU CLAUSOLE CONTRATTUALI (133.1)
In tema di concessione di lavori pubblici, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa al riequilibrio del piano economico-finanziario fondata su clausole contrattuali che prevedono l'obbligo di revisione al verificarsi di sopravvenienze, in quanto la pretesa del concessionario ha natura di diritto soggettivo all'adempimento negoziale e l'amministrazione opera in posizione paritetica, senza esercitare poteri autoritativi discrezionali.
SPETTA AL GIUDICE ORDINARIO LA COGNIZIONE SULL'ADEGUAMENTO PREZZI OBBLIGATORIO E AUTOMATICO (26.1)
In tema di appalti pubblici, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di revisione prezzi non si estende alle controversie relative all'adeguamento prezzi disciplinato dalla normativa speciale emergenziale, qualora quest'ultima imponga alla stazione appaltante l'obbligo di aggiornare il corrispettivo sulla base di parametri prefissati senza margini di discrezionalità. In tali ipotesi, viene in rilievo una mera pretesa di adempimento contrattuale che radica la giurisdizione dinanzi al giudice ordinario.
NATURA BIFASICA DELLA REVISIONE PREZZI E ILLEGITTIMITÀ DEL SILENZIO INADEMPIENTE
L'istituto della revisione prezzi si articola in un modello procedimentale bifasico volto alla verifica dei presupposti necessari per il riconoscimento del compenso, attività sopposta all'esercizio di un potere autoritativo tecnico-discrezionale della stazione appaltante. Ne consegue che l'amministrazione ha l'obbligo di concludere il relativo procedimento con un provvedimento espresso e motivato, non potendo restare inerte a fronte della specifica istanza dell'appaltatore.
VALIDITA' DEL CALCOLO REVISIONALE BASATO SU INDICI ARERA COMPRENSIVI DI IMPOSTE E IVA (115.1)
Il meccanismo di revisione prezzi basato su un indice costruito mediante parametri oggettivi definiti da un'autorità di regolazione opera in via automatica in forza di una formula matematica e non implica una valutazione dei costi effettivamente sostenuti dal singolo fornitore. Se la lex specialis prevede che i prezzi unitari di riferimento siano comprensivi di imposte, è legittimo che la stazione appaltante recepisca nell'indice revisionale le variazioni legislative al ribasso dell'aliquota IVA e degli oneri di sistema, non potendo l'operatore economico pretendere uno scorporo di tali voci al fine di mantenere invariato il margine di profitto, salvo il superamento dell'alea normale del contratto.
LEGITTIMA LA REVISIONE PREZZI TRAMITE FORMULE FISSE SENZA ISTRUTTORIA SUI COSTI EFFETTIVI
In tema di appalti pubblici, la clausola di revisione prezzi deve garantire l'equilibrio economico del contratto ma non obbliga l'amministrazione a una rinegoziazione basata sulla dimostrazione dei costi reali sostenuti dal singolo operatore economico. È legittima l'applicazione di una formula revisionale ancorata a indici di mercato ufficiali e predeterminati nella lex specialis, la cui accettazione da parte del concorrente preclude contestazioni basate sulla mancata corrispondenza tra l'indice e l'effettivo esborso finanziario, salvo prova di una alterazione dell'alea contrattuale oltre i limiti della tollerabilità.
LEGITTIMA LA REVISIONE PREZZI ANCORATA A INDICI OGGETTIVI SENZA OBBLIGO DI RINEGOZIAZIONE (115.1)
L'articolo 115 del D.Lgs. 163/2006 non contempla una predeterminazione del contenuto della clausola revisionale, limitandosi a imporne l'inserimento. Pertanto, una clausola che ancora la revisione a indici ufficiali pubblicati da autorità di settore (come ARERA) è pienamente legittima e non può essere interpretata nel senso di obbligare la stazione appaltante a istruttorie supplementari per garantire l'invarianza del profitto dell'appaltatore, prevalendo il principio dell'autonomia negoziale e dell'accettazione del rischio contrattuale.
LEGITTIMITÀ DELLA REVISIONE PREZZI ANCORATA AI DATI UFFICIALI ARERA (115.1)
In tema di appalti pubblici di servizi, la clausola di revisione prezzi che utilizza indici ufficiali comprensivi di imposte e oneri è valida anche se tali componenti subiscono variazioni normative a favore dell'utente finale. L'operatore economico che accetta tale meccanismo in sede contrattuale assume il rischio della variazione dei costi, non potendo pretendere una rinegoziazione basata sui costi effettivi di produzione in assenza di una specifica prova di intollerabilità del disequilibrio sinallagmatico e della violazione dell'alea contrattuale.
IL DIRITTO ALLA REVISIONE PREZZI NON AZZERA IL RISCHIO D'IMPRESA DELL'APPALTATORE
In tema di appalti pubblici, la clausola di revisione prezzi ex art. 115 D.Lgs. 163/2006 costituisce un rimedio temperato di riequilibrio che non può tradursi in una rideterminazione automatica del prezzo tale da azzerare il rischio d'impresa. Ne consegue che l'appaltatore non può pretendere l'applicazione di indici diversi da quelli stabiliti nella lex specialis, basati su dati ufficiali, a meno che non dimostri una concreta e intollerabile alterazione dell'equilibrio contrattuale che superi l'alea originariamente pattuita. Parimenti, il procedimento di rinegoziazione ex art. 1, comma 511, L. 208/2015 configura un obbligo di mezzi e non di risultato, finalizzato a un tentativo di accordo che non obbliga la pubblica amministrazione a recepire le richieste economiche del privato.
GIURISDIZIONE ORDINARIA SULLA VALIDITÀ DELLA CLAUSOLA DI INVARIABILITÀ DEI PREZZI NEGLI APPALTI
Nelle controversie relative alla clausola di revisione del prezzo, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sussiste solo nell'ipotesi in cui il contenuto della clausola implichi la permanenza di una posizione di potere in capo alla P.A. committente; qualora invece la clausola individui puntualmente un obbligo o un divieto rigido di revisione, deve riconoscersi la corrispondenza di tale obbligo ad un diritto soggettivo dell'appaltatore, con conseguente devoluzione della causa al giudice ordinario.
LEGITTIMITÀ DELLA CLAUSOLA REVISIONALE ANCORATA A PARAMETRI ARERA SENZA RINEGOZIAZIONE OBBLIGATORIA (115.1)
La clausola di revisione prezzi basata su parametri ufficiali pubblicati da Autorità di regolazione (come ARERA) è conforme al dettato normativo del D.Lgs. 163/2006 e non obbliga l'Amministrazione a rinegoziare la formula in bonam partem per coprire integralmente gli incrementi di costo eccezionali, qualora non sia dimostrata una alterazione intollerabile dell'equilibrio contrattuale eccedente l'alea normale.
DECORRENZA INTERESSI MORATORI SUL COMPENSO REVISIONALE SOLO DALLA DETERMINAZIONE AMMINISTRATIVA (115.1)
In materia di appalti pubblici di servizi e forniture, gli interessi moratori dovuti sul compenso revisionale ai sensi del D.Lgs. 231/2002 decorrono non dalla data della domanda di revisione o dell'esecuzione della prestazione, ma dal momento in cui il credito diviene liquido ed esigibile a seguito della deliberazione di riconoscimento dell'an e del quantum da parte della Stazione Appaltante; nel caso di enti che forniscono assistenza sanitaria, la decorrenza scatta decorsi sessanta giorni dalla esecutività di tale atto.
GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA SULLA REVISIONE PREZZI SE LA CLAUSOLA RINVIA ALLA LEGGE (115.1)
Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la controversia riguardante la revisione dei prezzi qualora la lex specialis o il contratto rinviino alla disciplina legislativa di settore, attribuendo all'Amministrazione un potere valutativo e discrezionale sull'an e sul quantum della revisione. In tale contesto, l'accertamento del credito revisionale può essere operato tramite verificazione tecnica volta a misurare lo scostamento dei costi effettivamente sostenuti rispetto ai parametri contrattuali, con esclusione dei periodi oggetto di rinnovo negoziale.
ILLEGITTIMA LA RIDETERMINAZIONE UNILATERALE E RETROATTIVA DEI COSTI NELLA PROROGA TECNICA (120.11)
In tema di appalti pubblici, i provvedimenti amministrativi con cui la Stazione Appaltante ridetermina retroattivamente i costi industriali riconoscibili nell'ambito di una proroga tecnica, al fine di recuperare somme già corrisposte, sono illegittimi per violazione del principio di irretroattività e del legittimo affidamento, qualora la proroga sia stata inizialmente disposta alle medesime condizioni tecniche ed economiche del contratto originario e manchi una specifica norma di legge che autorizzi la deroga all'efficacia ex nunc degli atti amministrativi.
ILLEGITTIMO APPLICARE TABELLE COSTO LAVORO SOPRAVVENUTE IN CASO DI GARA PATOLOGICAMENTE LUNGA (115.1)
In sede di ottemperanza per la riedizione del subprocedimento di verifica dell'anomalia, l'applicazione di tabelle ministeriali del costo del lavoro pubblicate a distanza di molti anni rispetto alla presentazione dell'offerta è illegittima qualora il ritardo della procedura sia imputabile a ragioni patologiche, dovendo la Stazione Appaltante operare il vaglio di congruità sui parametri originari e rinviare alla fase esecutiva il riequilibrio economico tramite l'istituto della revisione prezzi.
DIRITTO ALLA REVISIONE PREZZI ANCHE IN CASO DI PROROGA TECNICA
In tema di appalti pubblici di servizi, la proroga tecnica disposta per garantire la continuità nelle more di una nuova gara non costituisce un nuovo affidamento, ma un differimento del termine finale del contratto originario. Qualora tale proroga mantenga invariate le condizioni economiche, l'operatore economico conserva il diritto alla revisione dei prezzi, in quanto il rapporto rimane integralmente disciplinato dalla lex specialis originaria e l'adesione alla proroga non configura una rinuncia tacita al compenso revisionale.
OBBLIGO DI PROVVEDERE SULL'ISTANZA DI REVISIONE PREZZI E LIMITI DELLA GIURISDIZIONE (115.1)
In tema di revisione prezzi negli appalti di servizi, l'inerzia della Pubblica Amministrazione sull'istanza del contraente configura un silenzio-inadempimento illegittimo. Tuttavia, nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 117 c.p.a., il sindacato del Giudice Amministrativo è limitato all'accertamento dell'obbligo di provvedere e non può estendersi alla condanna al pagamento di somme, atteso che la quantificazione del compenso revisionale richiede un'istruttoria tecnica riservata all'Amministrazione.
LA REVISIONE PREZZI NON ELIMINA L'ALEA CONTRATTUALE E IL RISCHIO DI IMPRESA (115.1)
La periodicità della revisione prezzi non comporta la totale eliminazione del rischio d'impresa né la neutralizzazione automatica di ogni incremento dei costi. Nei contratti ad esecuzione periodica, è legittimo il ricorso a clausole revisionali ancorate a indici oggettivi di settore accettati dall'appaltatore in sede di gara, il quale deve provare lo stravolgimento del sinallagma per pretendere una rinegoziazione straordinaria del prezzo.
ONERE DELLA PROVA DELLO STRAVOLGIMENTO DEL SINALLAGMA NELLA REVISIONE PREZZI (115.1)
In materia di appalti pubblici a esecuzione periodica, la clausola di revisione prezzi non è volta a tenere l'appaltatore indenne da ogni variazione dei costi, ma a garantire l'interesse pubblico alla qualità delle prestazioni e a prevenire squilibri eccessivi. L'appaltatore che invoca la rinegoziazione dei criteri revisionali basati su indici oggettivi ha l'onere di fornire una prova concludente del complessivo stravolgimento dell'equilibrio contrattuale, non essendo sufficiente il solo dato del rilevante innalzamento dei prezzi delle materie prime.
LIMITI ALLA REVISIONE PREZZI E PERMANENZA DELL'ALEA CONTRATTUALE NEI SERVIZI ENERGETICI (115.1)
In tema di appalti pubblici di servizi, la clausola di revisione prezzi non obbliga la Stazione Appaltante a garantire all'Operatore Economico l'integrale copertura dei rincari subiti, poiché l'istituto mira a un riequilibrio temperato del sinallagma senza eliminare l'alea contrattuale; pertanto, la legittimità del meccanismo revisionale va valutata in relazione all'intero complesso delle prestazioni contrattuali e non sulla base del solo incremento dei costi di una singola componente produttiva.
LA REVISIONE PREZZI NON ELIDE L'ALEA CONTRATTUALE DEL RISCHIO D'IMPRESA (115.1)
La clausola di revisione dei prezzi non deve essere necessariamente ancorata ai costi effettivamente sostenuti dall'appaltatore, poiché ciò confliggerebbe con l'elemento del rischio d'impresa che connota l'appalto pubblico. L'operatore economico che invoca lo squilibrio deve fornire una prova analitica riguardante l'intera esecuzione del contratto e non solo singole voci di costo.
REVISIONE PREZZI E VINCOLATIVITÀ DELLA CLAUSOLA SENZA AZZERAMENTO DELL'ALEA (115.1)
La clausola di revisione dei prezzi contenuta nei contratti ad esecuzione periodica non comporta la neutralizzazione totale dell'alea contrattuale tipica del rischio d'impresa. L'applicazione degli indici revisionali prefissati dalla Stazione Appaltante e accettati dall'Operatore Economico è legittima anche a fronte di incrementi rilevanti dei costi, purché non sia fornita prova documentale di un complessivo e radicale stravolgimento dell'equilibrio contrattuale riguardante l'intera esecuzione del servizio.
ESCLUSIONE REVISIONE PREZZI PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI NEL VECCHIO CODICE APPALTI (20.2)
In tema di appalti pubblici disciplinati dal D.Lgs. 163/2006, la disciplina della revisione periodica del prezzo non trova applicazione automatica ai servizi esclusi di cui all'allegato II B (come i servizi socio-assistenziali), in quanto per tali affidamenti l'art. 20, comma 2, e l'art. 27 del codice richiamano solo i principi generali e non le norme di dettaglio sui settori ordinari. Pertanto, la clausola contrattuale che stabilisce l'invariabilità del prezzo è pienamente legittima e non può essere sostituita dall'inserzione automatica della clausola revisionale ex artt. 1339 e 1419 c.c.
LE TARIFFE ARERA FISSANO IL TETTO MASSIMO TARI SENZA ADEGUARE AUTOMATICAMENTE I CORRISPETTIVI CONTRATTUALI
Il sistema di regolazione tariffaria dei rifiuti introdotto dall'ARERA è volto al contenimento dei costi per la collettività e non alla remunerazione garantita del capitale investito; pertanto, i corrispettivi d'appalto restano ancorati all'offerta economica presentata in gara, fatta salva l'attivazione dei rimedi tipici della revisione prezzi in presenza di sopravvenienze straordinarie e imprevedibili.
DIRITTO ALLA COMPENSAZIONE PREZZI SVINCOLATO DAL COLLAUDO E DALLE RISERVE CONTABILI (133.1)
In tema di appalti pubblici di lavori, la richiesta di compensazione per l'aumento eccezionale dei prezzi dei materiali non è soggetta alla disciplina delle riserve, in quanto l'onere di iscrizione nel registro di contabilità riguarda esclusivamente le pretese inerenti alla contabilizzazione delle opere eseguite e non le istanze di revisione legale dei prezzi. Pertanto, una volta accertato il superamento della soglia del rincaro prevista dalla norma, la Stazione Appaltante non può subordinare il pagamento del compenso all'esito positivo del collaudo o all'assenza di contestazioni sull'esecuzione, le quali attengono alla fase esecutiva del rapporto e alla giurisdizione del giudice ordinario.
CARATTERE IMPERATIVO DELLA REVISIONE PREZZI E INAPPLICABILITÀ DELLA SPENDING REVIEW (115.1)
La disciplina della revisione prezzi negli appalti di servizi o forniture a esecuzione continuativa, di cui all'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006, riveste carattere imperativo e si applica anche in assenza di clausole contrattuali, integrandone il contenuto. La valutazione del compenso revisionale deve ancorarsi ai dati economici del periodo di esecuzione del contratto, risultando illegittimo il diniego fondato su indagini prezzi postume o su misure di spending review volte al risparmio della spesa pubblica, le quali operano su un piano distinto e non possono elidere il diritto dell'appaltatore al mantenimento dell'equilibrio economico.
GIURISDIZIONE ORDINARIA PER LA MODIFICA UNILATERALE DEL CORRISPETTIVO IN ESECUZIONE
In tema di appalti pubblici, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo si arresta alla fase di affidamento del contratto, restando la fase esecutiva assoggettata alla giurisdizione del giudice ordinario; pertanto, è inammissibile dinanzi al GA il ricorso avverso la rideterminazione unilaterale del prezzo operata dalla stazione appaltante in corso di esecuzione, in quanto atto privo di veste autoritativa e incardinato nella logica di un rapporto obbligatorio di natura privatistica.
IL RINNOVO DEL CCNL NON GIUSTIFICA LA RINEGOZIAZIONE DEL CANONE OLTRE L'ISTAT
Negli appalti pubblici di servizi a esecuzione prolungata, la revisione dei prezzi opera entro i limiti dei criteri oggettivi prefissati (come l'indice ISTAT), lasciando a carico dell'impresa le oscillazioni dei costi di produzione che rientrano nell'ordinario rischio operativo. L'applicazione di un nuovo Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) non rappresenta una circostanza eccezionale idonea a giustificare lo spostamento del rischio dalla parte privata all'amministrazione, né è configurabile un diritto unilaterale alla rinegoziazione del corrispettivo in assenza di mutuo accordo.
GIURISDIZIONE ORDINARIA SULLA REVISIONE PREZZI DA CLAUSOLA CONTRATTUALE PARITETICA
Nelle controversie aventi ad oggetto la clausola di revisione del prezzo negli appalti pubblici, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sussiste solo ove il contenuto della clausola implichi la permanenza di un potere autoritativo in capo alla stazione appaltante; diversamente, qualora la clausola configuri un obbligo paritetico di adempimento contrattuale, la posizione dell'appaltatore ha natura di diritto soggettivo, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario.
INAPPLICABILITÀ DELLA REVISIONE PREZZI AI CONTRATTI QUADRO CON PRESTAZIONI A CHIAMATA
In tema di appalti pubblici di servizi, la revisione prezzi non è applicabile ai contratti quadro che prevedano lo svolgimento di attività a chiamata mediante specifici ordinativi dell'Amministrazione, qualora il pagamento sia parametrato alle singole prestazioni rese e manchi un canone fisso, in quanto tali rapporti integrano distinte manifestazioni di volontà prive del carattere di unitarietà e continuità richiesto dalla legge.
PRESCRIZIONE QUINQUENNALE E UTILIZZO DELL'INDICE FOI NELLA REVISIONE PREZZI (115.1)
In materia di revisione prezzi, la prescrizione del diritto al compenso è quinquennale e decorre dalla scadenza di ciascun rateo di corrispettivo, trattandosi di un credito correlato alla dimensione temporale del compenso stabilito convenzionalmente. Un parere legale interno espresso dall'avvocatura dell'ente non costituisce riconoscimento di debito né atto interruttivo della prescrizione in quanto privo di rilevanza esterna. L'amministrazione può legittimamente utilizzare l'indice FOI per il calcolo revisionale qualora non risultino pubblicati dall'ISTAT i costi standardizzati specifici per il settore merceologico dell'appalto.
GIURISDIZIONE ESCLUSIVA E INAMMISSIBILITÀ PER CARENZA DI INTERESSE NELLA REVISIONE PREZZI (133.1)
È inammissibile per carenza di interesse il ricorso volto all'annullamento di una delibera di rettifica dei prezzi pro-capite qualora l'atto, interpretato secondo il principio di conservazione e buona fede, esplichi i propri effetti solo per un periodo temporale futuro rispetto a quello per il quale l'operatore economico vanta la pretesa creditoria, non pregiudicando dunque i riconoscimenti già ottenuti.
OBBLIGATORIETÀ E INSERZIONE AUTOMATICA DELLA CLAUSOLA DI REVISIONE PREZZI (115.1)
Negli appalti di servizi e forniture soggetti al D.Lgs. 163/2006, l'istituto della revisione prezzi previsto dall'art. 115 riveste carattere obbligatorio e imperativo, trovando applicazione automatica tramite l'integrazione del contratto ai sensi dell'art. 1339 c.c. anche in assenza di espressa clausola nel bando o nel contratto; tale diritto permane per l'intera durata delle proroghe del rapporto e non può essere subordinato alla dimostrazione di eventi eccezionali, essendo sufficiente il mero scostamento dei prezzi rilevato dagli indici ISTAT.
IL DIRITTO ALLA REVISIONE PREZZI HA NATURA IMPERATIVA E NON È SOGGETTO A TERMINI DI DECADENZA
La clausola di revisione prezzi prevista dalla normativa sugli appalti pubblici costituisce una norma imperativa di ordine pubblico economico, la cui applicazione non può essere limitata dalla stazione appaltante attraverso l'imposizione di termini decadenziali o oneri di comunicazione preventiva non contemplati dalla legge. Il diritto dell'operatore economico all'adeguamento del canone sorge per il solo fatto del verificarsi dei presupposti di legge, integrando automaticamente il contratto e permanendo esercitabile entro l'ordinario termine di prescrizione, indipendentemente dalla previa conclusione delle prestazioni contrattuali.
NATURA IMPERATIVA E INDEROGABILITÀ DEL DIRITTO ALLA REVISIONE PREZZI
La clausola di revisione periodica del prezzo costituisce una norma imperativa di ordine pubblico, finalizzata a preservare l'equilibrio contrattuale e la qualità del servizio. Tale diritto non può essere limitato dalla lex specialis attraverso formalità procedurali o termini decadenziali, né può essere negato dalla stazione appaltante per ragioni legate alla mancata programmazione dei fondi di bilancio, essendo l'istanza di revisione ammissibile sino al maturare della prescrizione quinquennale.
IL DIRITTO ALLA REVISIONE PREZZI È INCONDIZIONATO E NON SOGGETTO A DECADENZE CONTRATTUALI
In tema di appalti pubblici di servizi ad esecuzione continuata, la clausola di revisione prezzi è espressione di un principio di ordine pubblico economico e integra automaticamente il contratto ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c. Pertanto, è illegittimo il diniego fondato sulla natura tardiva dell'istanza o sulla mancanza di comunicazioni preventive, poiché il diritto alla revisione è pieno e incondizionato, non soggetto a termini di decadenza contrattuali, ma solo al termine di prescrizione quinquennale di legge.
INVALIDA LA RINUNCIA AL RICORSO SENZA MANDATO SPECIALE MA SUSSISTE L'IMPROCEDIBILITÀ
Ai fini dell'estinzione del giudizio per rinuncia, è necessario che il difensore sia munito di mandato speciale ex art. 84 c.p.a., non essendo sufficiente la procura alle liti generale. Cionondimeno, la dichiarazione di rinuncia del difensore, motivata dall'intervenuta stipula di un accordo stragiudiziale satisfattivo delle pretese del ricorrente, comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a.
NO ALLA REVISIONE PREZZI IN CASO DI RINNOVO CON RINEGOZIAZIONE DEL CORRISPETTIVO (115.1)
In materia di appalti pubblici di durata, l'istituto della revisione dei prezzi non trova applicazione nei casi di rinnovo contrattuale caratterizzati da una nuova negoziazione delle condizioni economiche tra le parti, in quanto la variazione del prezzo concordata realizza già lo scopo di adeguamento del corrispettivo; diversamente, la revisione spetta in caso di mera proroga, intesa come differimento del termine finale del rapporto regolato integralmente dalle condizioni originarie.
GIURISDIZIONE ESCLUSIVA AMMINISTRATIVA SULLA REVISIONE PREZZI ANCHE PER CLAUSOLE ANALITICHE (133.1)
Spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a., la cognizione delle controversie relative alla revisione dei prezzi negli appalti pubblici, restando irrilevante che la pretesa sia fondata su clausole contrattuali analitiche che definiscano puntualmente i criteri di aggiornamento. La natura vincolata dell’attività istruttoria, ancorata a indici predefiniti, non trasforma il rapporto in una posizione paritetica civilistica, poiché l’Amministrazione agisce comunque nell’esercizio di un potere pubblico volto a bilanciare l’interesse del privato con l’interesse collettivo alla regolare esecuzione del servizio e al risparmio di spesa.
GIURISDIZIONE ESCLUSIVA GA SULLA REVISIONE PREZZI ANCHE SE LA CLAUSOLA E' ANALITICA (133.1)
Rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative alla clausola di revisione del prezzo negli appalti pubblici di servizi, anche nel caso in cui la lex specialis o il contratto contengano criteri analitici e predefiniti per il calcolo dell'adeguamento. L'attività istruttoria svolta dall'amministrazione per il riconoscimento della revisione non costituisce un mero adempimento di obblighi convenzionali paritetici, ma configura l'esercizio di un potere autoritativo, ancorché vincolato, finalizzato alla verifica dei presupposti normativi e al bilanciamento tra l'interesse dell'operatore economico e l'interesse pubblico alla sostenibilità finanziaria e alla qualità del servizio.
GIURISDIZIONE ESCLUSIVA SULLA REVISIONE PREZZI ANCHE IN PRESENZA DI CLAUSOLE VINCOLATE (133.1)
Sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di revisione prezzi anche qualora la pretesa dell'appaltatore sia fondata su una clausola contrattuale che individui puntualmente le tempistiche e i criteri di calcolo (es. rinvio agli indici ISTAT), in quanto l'attività istruttoria dell'amministrazione, pur se vincolata, costituisce comunque espressione di un potere pubblico volto a salvaguardare l'interesse generale alla corretta esecuzione del contratto e alla qualità delle prestazioni.
GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO SULLA REVISIONE PREZZI PER AN E QUANTUM (115.1)
Sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo su tutte le controversie relative alla revisione del prezzo di un appalto pubblico di servizi ai sensi dell'art. 115 del d.lgs. n. 163/2006, includendo sia l'an che il quantum del compenso revisionale, poiché l'attività della stazione appaltante, anche se vincolata o basata su clausole convenzionali analitiche, costituisce espressione di un potere pubblicistico e autoritativo finalizzato alla cura di interessi generali.
GIURISDIZIONE ESCLUSIVA SULLA REVISIONE PREZZI ANCHE IN PRESENZA DI CLAUSOLE CONTRATTUALI VINCOLANTI (133.1)
Nelle controversie relative alla clausola di revisione del prezzo negli appalti pubblici di servizi, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sussiste anche nell'ipotesi in cui la clausola contrattuale individui puntualmente l'obbligo della parte pubblica sia nell'an che nel quantum, atteso che la pretesa del fornitore si inserisce in un modulo procedimentale volto a perseguire interessi pubblici, determinando un intreccio inestricabile tra diritti soggettivi e interessi legittimi che il legislatore ha inteso sottoporre a un unico plesso giurisdizionale.
GIURISDIZIONE ESCLUSIVA AMMINISTRATIVA SULLA REVISIONE PREZZI ANCHE PER CLAUSOLE CONTRATTUALI ANALITICHE (115.1)
In materia di appalti pubblici, la controversia relativa al riconoscimento della revisione dei prezzi appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a., anche qualora la pretesa sia fondata su clausole contrattuali che predeterminano puntualmente i criteri di calcolo. Tale giurisdizione non è limitata all'accertamento del presupposto (an), ma si estende alla quantificazione del compenso (quantum), stante l'inscindibilità tra posizioni di diritto soggettivo e interesse legittimo derivante dall'esercizio di un potere istruttorio pubblico volto a bilanciare l'interesse dell'appaltatore con quello della finanza pubblica.
GIURISDIZIONE ESCLUSIVA SULLA REVISIONE PREZZI ANCHE IN PRESENZA DI CLAUSOLE CONTRATTUALI SPECIFICHE (133.1)
Le controversie relative alla clausola di revisione del prezzo negli appalti pubblici sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a., in quanto la materia è permeata da un residuo margine di poteri d'imperio finalizzati alla tutela di interessi pubblici generali. Tale giurisdizione non è esclusa dalla presenza di una disciplina negoziale analitica che renda vincolato l'an e il quantum della revisione, poiché l'istituto implica comunque lo svolgimento di un'istruttoria procedimentale volta a salvaguardare l'interesse dell'amministrazione all'adeguata qualità delle prestazioni e alla stabilità del quadro finanziario.
GIURISDIZIONE ESCLUSIVA AMMINISTRATIVA SUL COMPENSO REVISIONALE ANCHE SE DISCIPLINATO DA CLAUSOLA CONTRATTUALE (133.1)
In tema di appalti pubblici, le controversie relative alla revisione dei prezzi sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a., senza che assuma rilievo la natura vincolata o discrezionale della clausola di revisione inserita nel contratto. Tale giurisdizione non è limitata all'accertamento del diritto alla revisione (an), ma si estende alla quantificazione del compenso (quantum), in ossequio al principio di concentrazione delle tutele e alla persistente natura pubblicistica del potere di controllo sulla spesa pubblica.
GIURISDIZIONE ESCLUSIVA AMMINISTRATIVA SULLA REVISIONE PREZZI ANCHE PER IL QUANTUM DEL COMPENSO (133.1)
Le controversie relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Tale attribuzione di giurisdizione opera oggettivamente in ragione della materia e prescinde dalla verifica sulla natura autoritativa del potere esercitato nel caso concreto, comprendendo sia le pretese basate direttamente sulla legge sia quelle mediate da una specifica disciplina convenzionale.
GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO SULLA REVISIONE PREZZI ANCHE PER IL QUANTUM (133.1)
Sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie inerenti alla revisione dei prezzi, sia con riferimento all'accertamento del diritto che alla determinazione del compenso, anche qualora la disciplina sia dettagliata in apposite clausole contrattuali. L'istituto della revisione prezzi, operando nella fase di esecuzione per salvaguardare l'interesse pubblico alla corretta esecuzione del servizio a fronte di variazioni dei costi, sottende un potere discrezionale della stazione appaltante che radica la giurisdizione amministrativa, superando il tradizionale criterio di riparto fondato sulla distinzione tra diritto soggettivo e interesse legittimo.
GIURISDIZIONE ESCLUSIVA SULLA REVISIONE PREZZI ANCHE PER CLAUSOLE CONTRATTUALI VINCOLATE (133.1)
In tema di appalti pubblici, le controversie relative alla clausola di revisione prezzi rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, cod. proc. amm., restando irrilevante che la pretesa sia fondata su clausole contrattuali analitiche che definiscono puntualmente criteri e tempistiche, poiché la materia è caratterizzata da un inestricabile intreccio tra diritti soggettivi e interessi legittimi connessi all'esercizio di poteri autoritativi, ancorché vincolati.
GIURISDIZIONE ESCLUSIVA AMMINISTRATIVA SULLA REVISIONE PREZZI NEGLI APPALTI PUBBLICI (133.1)
La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di revisione prezzi ha portata generale e copre sia l'accertamento del presupposto (an) che la quantificazione del compenso (quantum), trovando fondamento nell'esigenza di concentrare dinanzi a un unico giudice tutte le controversie in materie connotate da un intreccio tra diritti soggettivi e interessi legittimi, pur nella fase di esecuzione del contratto.
SUSSISTE LA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA AMMINISTRATIVA SULLA REVISIONE PREZZI ANCHE PER PRETESA DA CLAUSOLA CONTRATTUALE (133.1)
In materia di revisione prezzi negli appalti pubblici, sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a. sia con riferimento all'an che al quantum della pretesa. Tale giurisdizione non è esclusa dalla presenza di clausole contrattuali che disciplinino compiutamente i criteri di aggiornamento del corrispettivo, poiché l'istituto è intrinsecamente correlato all'esercizio di un potere autoritativo volto a garantire l'interesse pubblico alla corretta esecuzione del servizio e al contenimento della spesa pubblica, rendendo la posizione dell'appaltatore configurabile come interesse legittimo.
SUSSISTE LA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA SULLA REVISIONE PREZZI ANCHE PER CLAUSOLE VINCOLATE (133.1)
In tema di appalti pubblici, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulla revisione dei prezzi ex art. 133, comma 1, lett. e), n. 2 del c.p.a. ha portata generale e copre sia l'accertamento del diritto che la quantificazione del compenso, anche qualora la disciplina negoziale predetermini rigidamente i criteri di adeguamento. L'attività istruttoria della stazione appaltante finalizzata alla revisione prezzi, pur se vincolata a parametri tecnici e indici ISTAT, configura l'esercizio di una funzione pubblica preordinata alla salvaguardia dell'interesse pubblico alla corretta esecuzione del contratto e alla sostenibilità finanziaria dell'affidamento.
GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO SULLA REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI (133.1)
Sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in ordine alle controversie riguardanti la revisione dei prezzi negli appalti di servizi, sia con riferimento all'accertamento del presupposto (an) che alla quantificazione del compenso (quantum), poiché l'istituto della revisione, pur operando nella fase esecutiva del rapporto, è finalizzato alla tutela di interessi pubblici generali ed è permeato da un potere istruttorio e valutativo dell'amministrazione non riconducibile a uno schema meramente paritetico.
SUSSISTE SEMPRE LA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA AMMINISTRATIVA SULLA REVISIONE PREZZI ANCHE PER CLAUSOLE VINCOLATE (115.1)
Le controversie riguardanti la clausola di revisione dei prezzi negli appalti pubblici di servizi appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche quando la disciplina revisionale sia integralmente e puntualmente contenuta nel contratto. Tale competenza non è esclusa dalla natura vincolata dell'istruttoria condotta dall'Amministrazione o dalla fonte negoziale della pretesa, stante l'esigenza di concentrazione della tutela in una materia caratterizzata da un inestricabile intreccio tra diritti soggettivi e interessi legittimi funzionali al pubblico interesse.
GIURISDIZIONE ESCLUSIVA SULLA REVISIONE PREZZI ANCHE PER CLAUSOLE VINCOLANTI (115.1)
In materia di appalti pubblici, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie relative alla revisione prezzi ex art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, cod. proc. amm. ha carattere oggettivo e assorbente, coprendo sia l'an che il quantum del compenso, anche nell'ipotesi in cui il meccanismo revisionale sia rigidamente predeterminato nel contratto e non lasci spazio a discrezionalità valutativa alla stazione appaltante.
GIURISDIZIONE ESCLUSIVA AMMINISTRATIVA SULLA REVISIONE PREZZI ANCHE PER CLAUSOLE ANALITICHE (133.1)
In tema di appalti pubblici di servizi, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo prevista dall'art. 133, comma 1, lett. e), n. 2), c.p.a. copre l'intera controversia relativa alla clausola di revisione del prezzo, includendo sia l'accertamento del diritto alla revisione che la quantificazione del quantum, anche laddove il meccanismo di adeguamento sia puntualmente disciplinato dal contratto con modalità auto-applicative.
GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO SULLA REVISIONE PREZZI ANCHE PER CLAUSOLE PUNTUALI (133.1)
In materia di revisione prezzi negli appalti pubblici di servizi, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo prevista dall'art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a. sussiste anche quando la controversia abbia ad oggetto clausole contrattuali che predeterminano puntualmente i criteri di aggiornamento (an e quantum), in quanto l'istituto è intrinsecamente permeato da un rilievo pubblicistico volto alla tutela dell'interesse pubblico alla corretta esecuzione del servizio, rendendo irrilevante la distinzione tra diritto soggettivo e interesse legittimo ai fini del riparto di giurisdizione.
SUSSISTE LA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA SULLA REVISIONE PREZZI NONOSTANTE LA PUNTUALE DISCIPLINA NEGOZIALE (133.1)
In materia di appalti pubblici di servizi, la controversia relativa alla revisione dei prezzi appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche quando la relativa clausola sia stata recepita in un contratto con criteri di calcolo predefiniti, in quanto la posizione dell'appaltatore mantiene la natura di interesse legittimo rispetto al potere discrezionale della pubblica amministrazione di bilanciare il compenso con l'interesse pubblico al risparmio di spesa.
NULLITA' DELLA CLAUSOLA CHE LIMITA LA RETROATTIVITA' DELLA REVISIONE PREZZI (115.1)
Nei contratti di appalto di servizi ad esecuzione periodica o continuativa, la disciplina sulla revisione dei prezzi ha carattere imperativo e prevale sulle clausole contrattuali difformi che ne limitino la retroattività o ne condizionino la decorrenza alla sola presentazione della domanda. La clausola che esclude la revisione per il periodo antecedente all'istanza è affetta da nullità e viene sostituita di diritto dalla previsione di legge, fermo restando che il diritto di credito dell'appaltatore resta soggetto al termine di prescrizione quinquennale previsto per le prestazioni periodiche.
SPETTA AL GIUDICE ORDINARIO LA REVISIONE PREZZI DISCIPLINATA COMPIUTAMENTE DALLA CLAUSOLA CONTRATTUALE
Nelle controversie relative alla revisione del prezzo negli appalti pubblici, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sussiste nell'ipotesi in cui il contenuto della clausola implichi la permanenza di una posizione di potere in capo alla P.A. committente; qualora invece la clausola individui puntualmente e compiutamente un obbligo della parte pubblica del contratto, deve riconoscersi la corrispondenza di tale obbligo ad un diritto soggettivo dell'appaltatore, ricadente nell’ambito della giurisdizione ordinaria.
INAPPLICABILITA DELLA REVISIONE PREZZI ALLE CONCESSIONI DI SERVIZI E AI RAPPORTI DI PROROGA DI FATTO (115.1)
Il principio dell'obbligatorietà della clausola di revisione dei prezzi è previsto esclusivamente per i contratti di appalto ad esecuzione continuata e periodica e non trova applicazione nelle concessioni di servizi, caratterizzate dal trasferimento del rischio operativo in capo al concessionario. Inoltre, nel settore dei trasporti (settore speciale), opera l'esclusione prevista dalla disciplina del codice dei contratti pubblici. La revisione presuppone infine la vigenza di un legittimo rapporto fra le parti, non potendo essere riconosciuta per prestazioni svolte in regime di proroga di fatto o rinnovo tacito, in violazione dei divieti normativi.
REVISIONE PREZZI MEDIANTE INDICI ISTAT SENZA ONERE PROVA DELLO SQUILIBRIO (115.1)
Ai sensi dell'art. 115 del d.lgs. n. 163 del 2006, il meccanismo di revisione prezzi opera nei contratti di durata al fine di mantenere inalterato l'equilibrio sinallagmatico originario. Il riconoscimento di tale compenso deve avvenire sulla base dell'indice ISTAT FOI, quale parametro generale e limite massimo, senza che l'operatore economico debba fornire la prova di uno squilibrio eccedente la normale alea contrattuale, spettando invece alla stazione appaltante l'onere di condurre una specifica istruttoria per quantificare l'adeguamento dovuto.
REVISIONE PREZZI: LEGITTIMITÀ DELLA CLAUSOLA CHE LIMITA L'ADEGUAMENTO AL NOVANTA PER CENTO
In tema di appalti pubblici, è legittima la clausola della lex specialis che prevede l'adeguamento del canone mediante l'applicazione di una percentuale inferiore all'indice ISTAT (nella specie il 90%), poiché il meccanismo revisionale non ha l'obiettivo di azzerare il rischio d'impresa connesso alle oscillazioni dei prezzi. Tali clausole risultano vincolanti per l'appaltatore in quanto parti integranti del regolamento contrattuale sottoscritto, senza necessità di specifica approvazione per iscritto.
REVISIONE PREZZI FACOLTATIVA IN ASSENZA DI CLAUSOLE CHIARE NEI DOCUMENTI DI GARA (106.1)
Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, a differenza della disciplina previgente di cui all'art. 115 del D.Lgs. 163/2006, la revisione dei prezzi è consentita solo se prevista nei documenti di gara iniziali attraverso clausole chiare, precise e inequivocabili. In assenza di tali clausole, l'operatore economico non può vantare un diritto soggettivo né un interesse legittimo alla revisione, prevalendo il principio di invarianza dell'offerta economica sottoscritta e la natura facoltativa del potere della stazione appaltante.
DIRITTO IMPERATIVO E INCONDIZIONATO ALLA REVISIONE PREZZI NEI CONTRATTI DI DURATA (115.1)
In tema di appalti pubblici di servizi a esecuzione periodica, la clausola di revisione dei prezzi di cui all'art. 115 del d.lgs. n. 163/2006 integra automaticamente il contratto ex artt. 1339 e 1419 c.c., rendendo nullo ogni patto contrario o limitativo. Il diritto dell'operatore economico all'adeguamento del corrispettivo è pieno e incondizionato, non essendo soggetto ad oneri di comunicazione annuale preventiva o a termini decadenziali, fatti salvi esclusivamente gli effetti della prescrizione quinquennale.
DIRITTO ALLA REVISIONE PREZZI QUALE NORMA IMPERATIVA E INDEROGABILE (115.1)
L'istituto della revisione prezzi risponde all'esigenza di salvaguardare l'interesse pubblico alla qualità della prestazione, impedendo che l'eccessiva onerosità sopravvenuta possa riflettersi negativamente sull'esecuzione del servizio. L'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 stabilisce un diritto incondizionato dell'operatore economico che non può essere limitato dalla lex specialis attraverso l'imposizione di oneri formali o decadenze non previsti dal legislatore.
DIRITTO IMPERATIVO ALLA REVISIONE PREZZI NEI CONTRATTI PUBBLICI DI DURATA (115.1)
Nei contratti pubblici di servizi ad esecuzione continuata o periodica, l'operatore economico ha un diritto pieno e incondizionato alla revisione dei prezzi che non può essere subordinato a formalità o decadenze non previste dalla legge. Tale istituto, strumentale al controllo delle sopravvenienze economiche, integra la volontà negoziale difforme mediante il meccanismo dell'inserzione automatica di clausole ex art. 1339 c.c., rendendo nulle eventuali pattuizioni contrarie.
NATURA IMPERATIVA DELLA REVISIONE PREZZI E NULLITÀ DELLE CLAUSOLE LIMITATIVE (115.1)
La clausola di revisione periodica del prezzo costituisce norma imperativa, non suscettibile di essere derogata in via pattizia, ed integra la volontà negoziale difforme secondo il meccanismo dell'inserzione automatica di clausole; pertanto, il diritto dell'operatore economico alla revisione non può essere subordinato a formalità procedurali o a termini di decadenza previsti dalla lex specialis ma non contemplati dalla normativa primaria.
DIRITTO ALLA REVISIONI PREZZI INCONDIZIONATO E SENZA TERMINI DI DECADENZA (115.1)
L'articolo 115 del d.lgs. n. 163/2006 stabilisce in capo all'operatore economico un diritto alla revisione dei prezzi del contratto senza limiti temporali o soggezione a termini di decadenza. Trattandosi di norma imperativa, essa si applica in via diretta ed immediata anche in contrasto con la lex specialis, escludendo che l'amministrazione possa subordinare tale diritto a oneri di comunicazione annuale a pena di perdita della spettanza economica.
DIRITTO ALLA REVISIONE PREZZI QUALE NORMA IMPERATIVA INTEGRATIVA DEL CONTRATTO
L’istituto del compenso revisionale, in quanto strumentale al controllo delle sopravvenienze di carattere economico, tutela l’interesse pubblico a che nei contratti di durata, in ragione dell’aumento dei costi a carico dell’appaltatore, non ne peggiori la complessiva qualità; pertanto, il diritto alla revisione è pieno, incondizionato e non subordinabile a formalità o decadenze.
NATURA IMPERATIVA E AUTOMATICA DELLA CLAUSOLA DI REVISIONE PREZZI NEI CONTRATTI PUBBLICI (115.1)
In tema di appalti pubblici di servizi, la clausola di revisione dei prezzi ha natura di norma imperativa e non può essere derogata dalle parti; essa opera mediante il meccanismo dell'inserzione automatica ex art. 1339 c.c. integrando la volontà negoziale anche in presenza di clausole difformi. Tale istituto, strumentale al controllo delle sopravvenienze economiche, tutela l'interesse pubblico affinché l'aumento dei costi a carico dell'appaltatore non peggiori la qualità della prestazione, configurando un diritto pieno dell'operatore economico che non può essere subordinato a formalità o decadenze non previste dalla legge.
NATURA IMPERATIVA DELLA REVISIONE PREZZI E INTEGRAZIONE AUTOMATICA DEL CONTRATTO DI APPALTO (115.1)
Negli appalti pubblici di servizi ad esecuzione continuata o periodica, la clausola di revisione dei prezzi di cui all'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 (applicabile ratione temporis) è una norma imperativa che integra automaticamente il contratto. La Stazione Appaltante non può opporre la tardività della richiesta o la mancanza di previa comunicazione annuale del fornitore come cause di decadenza dal diritto, né può subordinare l'erogazione del compenso revisionale alla disponibilità di bilancio, trattandosi di un diritto pieno ed incondizionato volto a garantire l'equilibrio sinallagmatico del rapporto.
NATURA IMPERATIVA E INSERZIONE AUTOMATICA DELLA CLAUSOLA DI REVISIONE PREZZI NEI CONTRATTI DI DURATA
In tema di appalti pubblici di servizi ad esecuzione periodica o continuativa, l'obbligo di inserimento della clausola di revisione prezzi previsto dall'art. 115 del D.Lgs. n. 163 del 2006 è norma imperativa che integra automaticamente il contratto ai sensi dell'art. 1339 c.c., rendendo nulle eventuali pattuizioni contrarie e precludendo alla stazione appaltante di opporre decadenze o formalità non previste dalla legge per l'esercizio del diritto al compenso revisionale.
IL DIRITTO ALLA REVISIONE PREZZI È UN OBBLIGO IMPERATIVO E INCONDIZIONATO (115.1)
La clausola di revisione dei prezzi, obbligatoria per i contratti di durata ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006, integra automaticamente il regolamento contrattuale anche in presenza di pattuizioni difformi o lacunose, configurando un diritto pieno dell'appaltatore volto a tutelare l'interesse pubblico al mantenimento della qualità delle prestazioni a fronte di sopravvenienze economiche.
DIRITTO ALLA REVISIONE PREZZI PIENO E INCONDIZIONATO SENZA DECADENZA (115.1)
In tema di appalti pubblici di servizi, la clausola di revisione periodica del prezzo costituisce una norma imperativa che integra la volontà negoziale difforme secondo il meccanismo dell'inserzione automatica; ne consegue che il diritto dell'operatore economico all'adeguamento dei corrispettivi è pieno e incondizionato e non può essere limitato da formalità o termini di decadenza imposti dall'amministrazione, trovando unico limite nella prescrizione quinquennale del credito.
IL DIRITTO ALLA REVISIONE PREZZI È IMPERATIVO E NON SOGGETTO A DECADENZA
Il diritto alla revisione dei prezzi nei contratti pubblici ad esecuzione periodica o continuativa è incondizionato e risponde a un interesse pubblico preminente volto a preservare la qualità del servizio; eventuali clausole della lex specialis che subordinano tale diritto a oneri formali o scadenze annuali sono nulle e sostituite di diritto dalla norma imperativa di cui all'art. 115 del D.Lgs. 163/2006.
NATURA IMPERATIVA E INSERZIONE AUTOMATICA DELLA CLAUSOLA DI REVISIONE PREZZI NEI CONTRATTI DI DURATA
L’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 stabilisce un obbligo inderogabile di inserimento della clausola revisionale nei contratti pubblici di durata, avente natura di norma imperativa che integra la volontà negoziale anche in presenza di disposizioni pattizie difformi. Tale diritto dell'operatore economico alla revisione del corrispettivo non è subordinato a termini di decadenza o formalità procedurali rigide, come la presentazione annuale dell'istanza, essendo finalizzato a preservare l'equilibrio contrattuale e la qualità della prestazione a fronte di sopravvenienze economiche.
NATURA IMPERATIVA E DIRITTO INCONDIZIONATO ALLA REVISIONE PREZZI NEI CONTRATTI DI DURATA
Nei contratti pubblici di durata, il diritto alla revisione periodica dei prezzi ex art. 115 D.Lgs. 163/2006 ha natura di diritto pieno e incondizionato, derivante da una norma imperativa che si inserisce automaticamente nel regolamento contrattuale ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c. Pertanto, sono nulle e devono essere disapplicate le clausole della lex specialis che subordinano l'esercizio di tale diritto a oneri procedimentali, istanze annuali obbligatorie o termini di decadenza non stabiliti dalla normativa primaria.
INDEROGABILITÀ DEL COMPENSO REVISIONALE E GIURISDIZIONE ESCLUSIVA SULLA QUANTIFICAZIONE DEL CREDITO
La clausola di revisione periodica del prezzo, prevista obbligatoriamente per i contratti di durata, costituisce una norma imperativa che si integra automaticamente nel rapporto contrattuale, prevalendo su eventuali clausole difformi o limitative poste dall'amministrazione. Ne consegue che il diritto dell'operatore all'adeguamento dei corrispettivi non può essere precluso da termini di decadenza amministrativi o dalla pretesa necessità di istanze annuali, rimanendo soggetto unicamente alla prescrizione ordinaria.
NATURA IMPERATIVA DELLA CLAUSOLA DI REVISIONE PREZZI NEI CONTRATTI DI DURATA
In materia di appalti pubblici di servizi, la revisione dei prezzi rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche per quanto concerne la quantificazione del quantum debeatur. L'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 è norma imperativa che impone l'adeguamento dei corrispettivi nei contratti di durata, integrando automaticamente la volontà negoziale difforme e rendendo inopponibili all'appaltatore decadenze o formalità non previste dalla legge.
NATURA IMPERATIVA E INDEROGABILITÀ DELLA CLAUSOLA DI REVISIONE PREZZI NEGLI APPALTI DI DURATA
La clausola di revisione periodica dei prezzi negli appalti di servizi a esecuzione continuata costituisce una norma imperativa non derogabile dalle parti. L'operatore economico non decade dal diritto alla revisione qualora non presenti istanza annuale, in quanto la legge non prevede termini di decadenza per tale spettanza, che mira a preservare l'equilibrio economico del contratto a fronte di sopravvenienze impreviste.
NATURA IMPERATIVA E INDEROGABILE DELLA CLAUSOLA DI REVISIONE PREZZI NEGLI APPALTI (115.1)
In tema di appalti pubblici di servizi ad esecuzione periodica o continuativa, la clausola di revisione periodica del prezzo costituisce norma imperativa ex art. 115 del d.lgs. n. 163/2006, non derogabile dalla volontà delle parti e capace di integrare automaticamente il regolamento contrattuale ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c. Il diritto dell'appaltatore alla revisione non è subordinato a decadenze o formalità non espressamente tipizzate, essendo volto a garantire che l'aumento dei costi non pregiudichi la qualità della prestazione resa alla pubblica amministrazione.
DIRITTO IMPERATIVO ALLA REVISIONE PREZZI NEI CONTRATTI DI DURATA (115.1)
Il diritto alla revisione dei prezzi nei contratti pubblici di durata deve essere garantito obbligatoriamente dalla stazione appaltante in forza di norme imperative di legge, le quali integrano automaticamente il regolamento contrattuale. Spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la cognizione delle controversie riguardanti sia l'an che il quantum del compenso revisionale, con particolare riferimento ai casi in cui la determinazione della somma dovuta richieda un'attività istruttoria tecnica sui dati ISTAT.
REVISIONE PREZZI QUALE DIRITTO INCONDIZIONATO DERIVANTE DA NORMA IMPERATIVA INDEROGABILE
In tema di appalti pubblici di servizi a esecuzione continuata, la clausola di revisione prezzi ex art. 115 D.Lgs. 163/2006 ha natura di norma imperativa e si inserisce automaticamente nel contratto ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c.; pertanto, il diritto dell'appaltatore al compenso revisionale non è subordinato a istanze annuali o formalità decadenziali, operando come strumento di tutela dell'interesse pubblico al mantenimento della qualità delle prestazioni.
NATURA IMPERATIVA E INSERZIONE AUTOMATICA DELLA CLAUSOLA DI REVISIONE PREZZI (115.1)
Il diritto dell'operatore economico alla revisione periodica del prezzo, previsto dall'art. 115 del d.lgs. n. 163/2006 per i contratti di durata, ha natura di diritto pieno e incondizionato, non suscettibile di essere derogato in via pattizia o subordinato a formalità e decadenze non previste dalla legge. Qualora la lex specialis sia silente o difforme, la clausola revisionale si inserisce automaticamente nel contratto ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c., in quanto funzionale all'interesse pubblico di evitare che l'eccessiva onerosità sopravvenuta a carico dell'appaltatore ne peggiori la resa esecutiva.
ESCLUSO IL DIRITTO ALLA REVISIONE PREZZI IN CASO DI RINEGOZIAZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE (115.1)
Il presupposto per l'applicazione dell'istituto della revisione dei prezzi risiede nella sussistenza di una mera proroga del contratto; qualora le manifestazioni negoziali di procedere alla prosecuzione del rapporto, anche se a condizioni economiche analoghe alle precedenti, diano luogo a nuovi e distinti rapporti giuridici in discontinuità con l'originale per modifiche soggettive o oggettive, si configura una rinegoziazione che preclude il diritto alla maggiorazione dei corrispettivi.
REVISIONE PREZZI OBBLIGATORIA PER ETEROINTEGRAZIONE AUTOMATICA DEL CONTRATTO NEGLI APPALTI DI SERVIZI
In tema di appalti di servizi ad esecuzione periodica o continuativa aggiudicati sotto la vigenza del D.Lgs. 163/2006, la revisione prezzi opera obbligatoriamente per effetto dell'art. 115, il quale, in quanto norma imperativa, integra automaticamente il contratto ai sensi dell'art. 1339 c.c. ove la lex specialis non preveda clausole revisionali. Il diritto del contraente sorge per il periodo eccedente il primo anno di esecuzione ed è calcolato sulla base dell'indice medio ISTAT FOI, restando in capo all'Amministrazione il compito di procedere alla quantificazione all'esito di un'apposita istruttoria.
REVISIONE PREZZI: INDICE ISTAT QUALE LIMITE MASSIMO SENZA AUTOMATISMI APPLICATIVI (115.1)
L'istituto della revisione dei prezzi costituisce un rimedio temperato per il riequilibrio del sinallagma contrattuale, la cui funzione è quella di preservare le prestazioni dalla svalutazione monetaria senza però neutralizzare l'alea contrattuale. Grava sull'appaltatore l'onere di fornire la prova che l'aumento dei costi dei fattori della produzione sia stato tale da alterare l'equilibrio economico della commessa; conseguentemente, l'indice ISTAT FOI non può essere applicato automaticamente all'intero corrispettivo, ma funge da limite superiore alla discrezionalità della Pubblica Amministrazione nella quantificazione dell'adeguamento, che deve restare ancorato ai costi effettivamente e realmente sostenuti e documentati.
REVISIONE PREZZI MEDIANTE INDICE FOI CON DECORRENZA DAL SECONDO ANNO DI SERVIZIO (115.1)
In tema di appalti di servizi, la revisione prezzi operata mediante applicazione dell'indice ISTAT FOI deve decorrere dal secondo anno di esecuzione del contratto; qualora il rapporto prosegua in regime di proroga con i medesimi prezzi originari, la rivalutazione deve computare l'intero differenziale inflattivo maturato dalla data di decorrenza legale, non potendo l'amministrazione limitare il calcolo al solo periodo della proroga, pena l'ingiusta alterazione del sinallagma contrattuale.
REVISIONE PREZZI: IL DIRITTO ALL'ADEGUAMENTO ISTAT PRESCINDE DALLA PROVA DI NOTEVOLI SQUILIBRI (115.1)
La spettanza della revisione prezzi nei contratti di durata deve riconoscersi sulla base del mero riferimento agli indici ISTAT, in relazione al trascorrere del tempo e al correlativo aumento dei prezzi, senza che l'appaltatore sia tenuto a offrire la prova di particolari e notevoli squilibri sinallagmatici, tipici invece del diverso istituto della rinegoziazione contrattuale.
ILLEGITTIMO IL DINIEGO DI REVISIONE PREZZI PRIVO DI MOTIVAZIONE
È annullabile per violazione dell'obbligo di motivazione ex art. 3 della Legge n. 241/1990 il provvedimento con cui la Stazione Appaltante rigetta l'istanza di revisione dei prezzi senza indicare i presupposti fattuali e le ragioni giuridiche del diniego. Il difetto di motivazione, costituendo il fondamento del legittimo esercizio del potere, non è suscettibile di sanatoria processuale né di applicazione del regime dei vizi non invalidanti di cui all'art. 21-octies, comma 2, della medesima legge.
GIURISDIZIONE ESCLUSIVA E LEGITTIMAZIONE NELLA REVISIONE PREZZI DEL TRASPORTO PUBBLICO
In tema di trasporto pubblico locale, l'obbligazione di corrispondere l'adeguamento del corrispettivo derivante dalla revisione prezzi grava esclusivamente sulla Provincia in qualità di ente affidante e contraente, con la conseguenza che la Regione, titolare di mere funzioni di finanziamento e programmazione, è priva di legittimazione passiva e deve essere estromessa dal giudizio.
DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE DELLA REGIONE NELLA REVISIONE DEI CORRISPETTIVI DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
In materia di trasporto pubblico locale, sussiste il difetto di legittimazione passiva della Regione rispetto alla domanda di revisione dei corrispettivi contrattuali formulata dal gestore del servizio, in quanto l'obbligazione di corrispondere il prezzo vede come debitore unico l'ente locale affidante e non l'ente finanziatore. Ne deriva l'inammissibilità dell'impugnazione avverso note regionali meramente informative o interpretative, in quanto prive di portata provvedimentale e non idonee a ledere l'interesse legittimo dell'operatore economico al corretto esercizio del potere revisionale da parte dell'amministrazione contraente.
DECORRENZA REVISIONE PREZZI DALLA DOMANDA E LEGITTIMITÀ DELLE CLAUSOLE LIMITATIVE
È legittima la clausola della lex specialis che subordina la decorrenza della revisione dei prezzi alla presentazione di una formale istanza dell'appaltatore, in quanto il meccanismo revisionale non opera automaticamente ma richiede l'attivazione di un procedimento amministrativo finalizzato alla verifica dei presupposti e alla quantificazione del compenso, nel rispetto dei vincoli di bilancio della stazione appaltante.
LEGITTIMITÀ DEI TERMINI DECADENZIALI CONTRATTUALI PER LA RICHIESTA DI REVISIONE PREZZI
È legittima la clausola del disciplinare di gara che subordina il diritto alla revisione prezzi alla presentazione di una formale istanza entro un termine decadenziale prestabilito. Sebbene la disciplina della revisione periodica dei prezzi negli appalti di durata sia imperativa, le stazioni appaltanti mantengono il potere di regolarne le modalità temporali di esercizio per tutelare l'esigenza di certezza dei bilanci pubblici e prevenire esborsi imprevisti derivanti da istanze tardive riferite a periodi remoti.
GIURISDIZIONE ORDINARIA SULLA REVISIONE PREZZI IN ASSENZA DI DISCREZIONALITÀ AMMINISTRATIVA
Nelle controversie relative alla clausola di revisione del prezzo negli appalti pubblici, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sussiste esclusivamente nell'ipotesi in cui il contenuto della clausola implichi la permanenza di una posizione di potere in capo alla P.A. committente, mentre deve riconoscersi la giurisdizione ordinaria nel caso in cui la clausola individui un obbligo puntuale dell'amministrazione a fronte di un diritto soggettivo dell'appaltatore, riconducibile a una mera pretesa di adempimento contrattuale.
INAPPLICABILITA DELLA REVISIONE PREZZI AI NUOVI AFFIDAMENTI DIRETTI DOPO LA SCADENZA CONTRATTUALE
La revisione dei prezzi negli appalti pubblici è funzionale alla conservazione dell'equilibrio sinallagmatico originario e può operare solo in caso di mera proroga tecnica che mantenga inalterata la fonte contrattuale. Essa non trova applicazione qualora il rapporto prosegua oltre la scadenza attraverso una serie di nuovi e distinti affidamenti diretti, caratterizzati da autonome manifestazioni di volontà e scambi negoziali tra le parti, che configurano una pluralità di titoli giuridici separati incompatibili con la prosecuzione unitaria del contratto scaduto.
ILLEGITTIMO IL MUTAMENTO DEL METODO DI CALCOLO DELLA REVISIONE PREZZI IN GIUDIZIO
La quantificazione del compenso revisionale deve ancorarsi a criteri di oggettiva rappresentatività dei costi. È illegittima la condotta della Stazione Appaltante che, in sede di verificazione giudiziale, introduca un nuovo metodo di calcolo basato su dati di fatturazione interna qualora ciò comporti un cambio di paradigma istruttorio rispetto agli indici di settore precedentemente utilizzati e accettati, violando il principio di stabilità del contraddittorio.
DIVIETO DI MODIFICA UNILATERALE DELLA FORMULA DI REVISIONE PREZZI SENZA SPECIFICA CLAUSOLA CONTRATTUALE (106.1)
In materia di appalti pubblici, la Stazione Appaltante non può modificare unilateralmente la formula di indicizzazione e revisione dei prezzi prevista dal capitolato d'appalto in assenza di una specifica clausola della lex specialis che le conferisca tale potere o del consenso della controparte. L'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, riferendosi alle modifiche oggettive del contratto per circostanze imprevedibili, non costituisce una base legale idonea a giustificare l'imposizione d'ufficio di un nuovo parametro di revisione dei prezzi (nel caso di specie, la sostituzione dell'indice PFOR con l'indice PSV).
CLAUSOLA DI REVISIONE PREZZI: LA FINALITA' E' QUELLA DI MANTENERE UN EQUILIBRIO CONTRATTUALE
Conclude la resistente nel senso che il principio della revisione prezzi e delle modifiche contrattuali esprime in sostanza questa necessità: quando elementi estranei portano a una modifica dei prezzi così da alterare l’equilibrio del contratto, le parti hanno diritto a un riequilibrio. Oggi il punto sarebbe espresso con maggiore chiarezza nel D.lgs. n. 36 del 2023 e nel caso di specie non vi sarebbe alcuna espropriazione della libera iniziativa economica, poiché l’Amministrazione avrebbe garantito a priori l’utile altrui in assenza di una sua cooperazione garantendo una franchigia del 10%; non vi sarebbe neppure nessuna lesione dell’affidamento poiché la revisione prezzi avviene su aumenti di prezzi già maturati, e non su aspettative.
...Il Collegio osserva che, stante l’illegittimità della modifica unilaterale della clausola di revisione prezzi operata dall’Amministrazione, le parti sono necessariamente tenute al rispetto della clausola previgente: di conseguenza, va accolta la domanda di accertamento del diritto della ricorrente all’adeguamento del corrispettivo secondo l’originaria formulazione dell’art. 10.3.1 dell’Allegato 3 al Capitolato tecnico, con conseguente condanna dell’Azienda USL di ...e dell’Azienda USL di .... a rideterminarne l’importo.
Quanto al ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente ha chiesto l’annullamento della nota dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di ... prot. n. 2024/0042967 del 15 aprile 2024, con la quale è stata pretesa dall’ATI ... S.p.A. l’emissione di una nota di credito di Euro 1.974.471,74, IVA compresa, a seguito della modifica unilaterale - disposta da .... - dell’art. 10.3.1. dell’Allegato 3 al Capitolato tecnico, nonché l’annullamento della successiva nota della medesima Azienda Unità Sanitaria Locale di .... prot. n. 2024/0043800 del 16 aprile 2024 con la quale è stata parzialmente rettificata la precedente nota del 15 aprile 2024 ed è stata operata una revisione del corrispettivo, sulla base dell’indice PSV, decurtando l’importo di Euro 1.844.934,46 per la fornitura di energia termica.
Parte ricorrente ha evidenziato che, in particolare, rispetto al corrispettivo spettante al RTI .... in virtù dell’applicazione dell’indice PFOR originariamente previsto, pari ad Euro 3.496.915,85, l’AUSL di .... ha operato una revisione del corrispettivo, sulla base dell’indice PSV (introdotto con la determina n. 80/2024), decurtando l’importo di Euro 1.844.934,46 per la fornitura di energia termica. Pertanto, la difesa attorea chiede l’annullamento dei provvedimenti della Azienda Sanitaria, in quanto ritenuti gravemente illegittimi in via derivata e in via autonoma per le medesime censure già formulate con l’atto introduttivo del giudizio.
La difesa di .... ha stigmatizzato che il mancato pagamento degli importi dovuti va al più fatto valere in sede civile nei confronti delle aziende controparti contrattuali, confermando anche per questo verso il difetto di giurisdizione su una questione che attiene meramente all’esecuzione di un contratto.
Sul ricorso per motivi aggiunti, richiamato quanto già osservato in relazione alle domande di accertamento e condanna formulate nel ricorso introduttivo, stante l’illegittimità della modifica unilaterale della clausola di revisione prezzi operata dall’Amministrazione, le parti sono necessariamente tenute al rispetto della clausola previgente: di conseguenza, va accolta la domanda di accertamento del diritto della ricorrente all’adeguamento del corrispettivo secondo l’originaria formulazione dell’art. 10.3.1 dell’Allegato 3 al Capitolato tecnico (ivi compresa, ove ne ricorressero i presupposti, la previsione secondo cui “Qualora l’Autorità interrompa la pubblicazione del PFOR,t, il valore verrà comunque calcolato con riferimento ai dati disponibili, in contraddittorio fra l’Agenzia ... e l’Appaltatore”), con conseguente condanna dell’Azienda USL di .... e dell’Azienda USL di .... a rideterminarne l’importo. Infine, per le medesime ragioni, va accolto il ricorso per motivi aggiunti quanto all’impugnativa delle note dell’Azienda USL di ... del 15 aprile 2024 e del 16 aprile 2024 – viziate in via derivata dalla illegittimità della determina n. 80/2024 –, annullando gli effetti di detti atti.
CLAUSOLA REVISIONE PREZZI: MIRA A TUTELARE L'EQUILIBRIO ECONOMICO CONTRATTUALE
Il Collegio osserva che, stante l’illegittimità del provvedimento di modifica unilaterale della clausola di revisione prezzi, l’Amministrazione è necessariamente chiamata all’applicazione della disposizione contrattuale quo ante: di conseguenza, va accolta la domanda di accertamento del diritto della ricorrente all’adeguamento del corrispettivo secondo l’originaria formulazione dell’art. 10.3.1 dell’Allegato 3 al Capitolato tecnico (ivi compresa, ove ne ricorressero i presupposti, la previsione secondo cui “Qualora l’Autorità interrompa la pubblicazione del PFOR,t, il valore verrà comunque calcolato con riferimento ai dati disponibili, in contraddittorio fra l’Agenzia .... e l’Appaltatore”), con conseguente condanna dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di .... a rideterminarne l’importo.
LA REVISIONE PREZZI NON ELIMINA L'ALEA CONTRATTUALE DELL'OPERATORE ECONOMICO (115.1)
In materia di appalti pubblici, la clausola di revisione prezzi ancorata a indici predefiniti è legittima e non può essere eterointegrata con il riferimento ai costi reali di mercato se non viene fornita la prova rigorosa dello stravolgimento dell'equilibrio contrattuale. La revisione prezzi non è finalizzata all'azzeramento del rischio operativo, restando l'oscillazione dei prezzi delle materie prime nell'ambito dell'alea normale che l'operatore economico assume al momento della formulazione dell'offerta.
REVISIONE PREZZI E LIMITI ALL'AZZERAMENTO DEL RISCHIO D'IMPRESA NEGLI APPALTI (115.1)
In materia di appalti pubblici di durata, la clausola di revisione prezzi che ancora l'adeguamento a indici predeterminati è legittima e non soggetta a etero-integrazione automatica, salvo prova rigorosa di una concreta e intollerabile alterazione dell'equilibrio contrattuale eccedente l'alea normale, poiché l'istituto non è volto a esentare l'operatore economico dal rischio d'impresa derivante dall'oscillazione dei prezzi di mercato.
OBBLIGATORIA LA REVISIONE PREZZI NELLE PROROGHE DISPOSTE CON ORDINANZA SINDACALE (115.1)
L'istituto della revisione dei prezzi negli appalti di servizi pubblici ha natura di norma imperativa e trova applicazione anche nei casi di proroga tecnica o forzosa del rapporto imposta dall'autorità tramite ordinanza contingibile e urgente; ne consegue che la Stazione Appaltante non può unilateralmente determinare il corrispettivo sulla base di condizioni contrattuali anacronistiche, sussistendo l'obbligo di avviare un procedimento istruttorio per l'adeguamento del canone in base agli indici ISTAT/FOI.
OBBLIGO DI PROVVEDERE ESPRESSAMENTE SULL'ISTANZA DI REVISIONE PREZZI NEGLI APPALTI PUBBLICI
In tema di appalti pubblici, l'istanza di revisione prezzi non attribuisce al contraente un diritto soggettivo immediato, bensì un interesse legittimo al corretto esercizio del potere autoritativo della Pubblica Amministrazione; ne consegue che il silenzio serbato dall'amministrazione sull'istanza è illegittimo e deve essere rimosso mediante l'ordine di provvedere con un atto espresso.
DISCREZIONALITÀ DELLA STAZIONE APPALTANTE NELLA REVISIONE PREZZI PER SERVIZI LABOUR INTENSIVE (115.1)
In materia di appalti pubblici di servizi, la revisione dei prezzi ex art. 115 D.Lgs. 163/2006 non costituisce un automatismo legato esclusivamente alla variazione degli indici Istat. L'amministrazione è tenuta a svolgere un'istruttoria per verificare se i fattori produttivi specifici abbiano subito incrementi reali; qualora il servizio sia labour intensive e le tabelle salariali siano rimaste invariate, è legittimo il diniego della revisione per evitare che lo strumento compensativo si traduca in un lucro ingiustificato per l'operatore economico.
ILLEGITTIMA LA RIDUZIONE DEL COMPENSO REVISIONALE IN CASO DI INFLAZIONE PARI A ZERO (115.1)
In tema di revisione prezzi ex art. 115 del D.Lgs. 163/2006, qualora per un'annualità si verifichi un tasso inflattivo pari a zero, l'Amministrazione è tenuta a riconoscere all'operatore economico il medesimo corrispettivo adeguato per l'annualità precedente; è pertanto illegittimo il calcolo che, in ragione dell'invarianza dell'indice Istat, sottragga l'incremento già consolidato riportando il canone al valore base originario, determinando una irragionevole perdita del potere di acquisto già compensato.
OBBLIGO DI PROVVEDIMENTO ESPRESSO SULL'ISTANZA DI REVISIONE PREZZI E ILLEGITTIMITÀ DEL SILENZIO
È illegittimo il silenzio serbato dalla Stazione Appaltante sull'istanza di revisione dei prezzi presentata dall'operatore economico, sussistendo l'obbligo di concludere il relativo procedimento con un provvedimento espresso. La natura autoritativa del potere di verifica della revisione prezzi implica che l'Amministrazione debba compiere un'istruttoria volta a verificare i presupposti di legge, senza poter omettere la decisione definitiva sulla base di presunte carenze di merito dell'istanza.
DECORRENZA INTERESSI MORATORI NELLA REVISIONE PREZZI DALLA DETERMINAZIONE SULL'AN DEL COMPENSO
Nelle controversie relative alla revisione prezzi, gli interessi moratori ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 trovano applicazione solo a seguito della determinazione della Pubblica Amministrazione che riconosce la spettanza del compenso revisionale; deve escludersi che tali interessi possano decorrere retroattivamente dalla scadenza delle originarie fatture, poiché la pretesa alla revisione non costituisce un diritto soggettivo perfetto sino all'esito dell'attività amministrativa di verifica dei presupposti.
REVISIONE PREZZI: COMPETENZA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO
La giurisprudenza di questo Consiglio di Stato - pur nella varietà dei casi portati all’attenzione del giudice amministrativo - è univoca nell’attribuire alla propria giurisdizione le fattispecie di revisione prezzi, purché disciplinate dal ridetto art. 115 del d.lgs. n. 163 del 2006 (al quale peraltro l’orientamento giurisprudenziale consolidato attribuisce la portata di delineare un procedimento amministrativo nel cui ambito la posizione del privato si configura come di interesse legittimo: cfr., tra le tante, Cons. Stato, V, 6 settembre 2022, n. 7756; ciò, che, in effetti, non corrisponde sempre al meccanismo revisionale come in concreto previsto nelle clausole di revisione prezzi, quando esistenti nel contratto di appalto). Tuttavia, viene dato conto dell’eccezione individuata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, escludendone l’operatività in ogni situazione nella quale, assumendo esercitato un “potere autoritativo”, si rinvengono i caratteri tipici della fattispecie normativa del ridetto art. 115 (cfr., per tale impostazione, oltre a Cons. Stato, V, n. 5446/19 cit., anche Cons. Stato, III, 7 luglio 2022, n. 5651 e id., III, 25 luglio 2023, n. 7291).
In definitiva, l’analisi dei casi concreti oggetto delle diverse decisioni induce a ritenere che le oscillazioni della giurisprudenza civile e amministrativa abbiano a fondamento il punto critico dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2 del d.lgs. n. 104 del 2010, costituito dal rinvio fatto dalla norma sul riparto di giurisdizione ad una fattispecie normativa - quella dell’art. 115 del d.lgs. n. 163 del 2006 - che è stata variamente applicata dalle stazioni appaltanti (con l’inserimento nei contratti di clausole di revisione dal contenuto non univoco ovvero con la necessità dell’inserzione automatica ex art. 1339 cod. civ., generando quindi le soluzioni differenziate cui, nei casi concreti, è pervenuta la giurisprudenza) e soprattutto che - nell’evoluzione della disciplina sostanziale dei pubblici appalti - è da diversi anni venuta meno, sostituita dapprima dall’art. 106, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 50 del 2016 (che rimetteva alla discrezionalità della stazione appaltante, in sede di redazione dei documenti di gara, la previsione di clausole di revisione dei prezzi) ed attualmente dall’art. 60 del d.lgs. n. 36 del 2023 (che prevede l’inserimento obbligatorio di clausole di revisione prezzi, attivabili “al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva” secondo quanto specificato nella norma di più recente introduzione).
La quaestio iuris sottesa al criterio di riparto della giurisdizione in tema di revisione prezzi consiste allora nella riconducibilità del caso concreto ovvero dell’una e/o dell’altra delle dette norme successive alla previsione dell’art. 115 del d.lgs. n. 163 del 2005, e quindi anche nell’attualità, o meno, del richiamo a quest’ultima disposizione, ai fini del riparto di giurisdizione, contenuto nell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2 c.p.a.
DECADENZA DELL'AZIONE AVVERSO IL SILENZIO SULLA REVISIONE PREZZI NEGLI APPALTI PUBBLICI (133.1)
In materia di appalti pubblici, la posizione dell'appaltatore rispetto alla richiesta di revisione prezzi ha natura di interesse legittimo, poiché l'amministrazione deve operare un bilanciamento tra l'interesse del privato e l'interesse pubblico al risparmio di spesa. Ne consegue che, in caso di mancato riscontro all'istanza, l'appaltatore deve esperire l'azione avverso il silenzio entro il termine di decadenza annuale di cui all'art. 31 c.p.a., non potendo adire il giudice per l'accertamento del diritto e la condanna al pagamento in assenza di un provvedimento favorevole o di un'attività vincolata della stazione appaltante.
OBBLIGO DI PROVVEDERE SULL'ISTANZA DI REVISIONE PREZZI MEDIANTE PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO (115.1)
In tema di appalti di servizi a esecuzione continuata, l'istanza di revisione prezzi dà avvio a un procedimento amministrativo autoritativo che la stazione appaltante ha il dovere di concludere con un provvedimento espresso. È illegittimo il silenzio serbato dall'amministrazione che si limiti a fornire risposte interlocutorie senza procedere alla puntuale verifica dei presupposti e alla determinazione del compenso revisionale, restando precluso al giudice amministrativo l'accertamento diretto del quantum in assenza della preventiva istruttoria dell'ente pubblico.
IL DIRITTO ALLA REVISIONE PREZZI PREVALE SULL'INCREMENTO DEL FATTURATO DELL'APPALTATORE
In tema di appalti pubblici di servizi, l'aumento del fatturato generato dall'incremento del quantitativo delle prestazioni eseguite non esclude il diritto dell'appaltatore alla revisione dei prezzi unitari ex art. 115 d.lgs. n. 163/2006. Tale istituto mira infatti a neutralizzare l'incidenza dell'inflazione sui costi di produzione, sicché un maggior volume di affari non compensa la perdita di valore reale del corrispettivo unitario pattuito, ma anzi può aggravare il pregiudizio economico dell'operatore.
INAMMISSIBILITÀ DELLA REVISIONE PREZZI IN CASO DI RINNOVO CONTRATTUALE
La clausola di revisione dei prezzi opera esclusivamente in caso di mera proroga del contratto, che sposta in avanti la scadenza conclusiva senza mutare la fonte regolatrice originaria. Qualora invece la prosecuzione del rapporto sia frutto di una nuova, seppur minimale, negoziazione — come nel caso di richiesta di disponibilità ad accettare la prosecuzione alle stesse condizioni — si configura un rinnovo negoziale che dà origine a nuovi rapporti autonomi, rendendo inapplicabile il meccanismo di adeguamento automatico del corrispettivo.
LIMITI ALLA REVISIONE PREZZI PER INCREMENTO DEI COSTI DEL LAVORO (115.1)
In tema di appalti di servizi ad esecuzione periodica o continuativa, la revisione prezzi prevista dall'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 è ancorata alle variazioni degli indici ISTAT (FOI) che costituiscono il limite massimo del compenso revisionale. Tale limite può essere superato solo in presenza di circostanze eccezionali e imprevedibili, provate dall'operatore economico, tra le quali non rientra l'aumento dei costi del personale derivante dal rinnovo del CCNL, trattandosi di un evento ordinariamente prevedibile che non giustifica l'attribuzione di somme superiori a quelle derivanti dall'applicazione degli indici statistici standard.
GIURISDIZIONE ORDINARIA SULLA REVISIONE PREZZI IN ASSENZA DI DISCREZIONALITÀ AMMINISTRATIVA (133.1)
Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie relative alla clausola di revisione prezzi quando la stessa, contenuta negli atti di gara e recepiti nel contratto, sia strutturata in termini tali da escludere ogni valutazione discrezionale dell'Amministrazione, ancorando l'aggiornamento a parametri certi e predeterminati, configurando così una mera pretesa di adempimento contrattuale.
Pareri tratti da fonti ufficiali
In un appalto di servizio triennale, è stata inserita nel contratto la clausola della revisione prezzi ai sensi dell'art. 115 dlgs 163/06 senza indicazioni relative al "fattore tempo". La ditta affidataria ha chiesto l'adeguamento dei prezzi in vigore all'indice ISTAT annuale. Considerato che l'art. 115 del dlgs 163/06 prevede che tale revisione sia operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili sulla base dei dati di cui all'art. 7, c.4, lett c) e c. 6 del dlgs 163/06 si chiede se la Sezione centrale dell'Osservatorio dei contratti pubblici ha determinato i costi standardizzati per tipo di servizio e forniture in relazione a specifiche aree territoriali. In caso di assenza di tali costi standardizzati, l'istruttoria come si deve svolgere? E' sufficiente applicare l'indice ISTAT? La revisione dei prezzi, posto che la gara è stata aggiudicata nell'aprile 2008 e la richiesta della ditta è del marzo 2009 che decorrenza deve avere?
In riferimento alla revisione periodica dei prezzi, nel caso in cui l'Osservatorio dei contratti pubblici non avesse previsto costi standardizzati per specifico servizio, di cui al combinato disposto art. 115, art. 7, c. 4, lett. c) e art. 7, c.5, d.lgs. n. 163/2006, per contratti di appalto di servizio regolarmente stipulati e registrati e in corso di validità, quali regole si applicano per la revisione dei prezzi ? Qualora esistessero tabelle di aggiornamento salariale emanate con DM, la PA si deve adeguare alle stesse o è l'appaltatore che vede decrescere il proprio margine d'impresa ?
La Ditta appaltatrice ha richiesto formalmente alla Stazione appaltante la revisione dei prezzi di contratto (a somministrazione continuativa di durata triennale), ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. n° 163/2006, in misura pari all’indice ISTAT dei prezzi al consumo FOI (Famiglie di Operai e Impiegati). Premesso che: - la gara a procedura aperta è stata bandita in data 08/08/2006; - il Capitolato Speciale d’appalto prevede che i prezzi di fornitura si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata contrattuale; - il Capitolato Speciale d’appalto, non prevede nessuna clausola di revisione dei prezzi; - nessuna delle Ditte partecipanti alla gara ha impugnato il Capitolato Speciale d’appalto (inclusa la Ditta Appaltatrice); - nell’offerta economica la Ditta appaltatrice si è impegnata formalmente ad accettare “incondizionatamente” tutte le norme contenute nel Capitolato Speciale d’appalto; - nel contratto d’appalto, redatto in forma pubblica - amministrativa regolarmente registrato presso il locale Ufficio del Registro, i prezzi di fornitura si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata contrattuale. Sulla base di quanto sopra esposto, si chiede di sapere se Codesta Stazione Appaltante è tenuta obbligatoriamente (senza possibilità di eventuale negoziazione) ad accordare alla Ditta Appaltatrice la revisione dei prezzi contrattuali richiesta, utilizzando come unico parametro di riferimento il dato ISTAT – F.O.I.
Nel giugno 2006, su esito di gara d'appalto mediante pubblico incanto, la Provincia di B. ha affidato a una cooperativa l’incarico per la catalogazione di libri delle biblioteche afferenti alla Rete Bibliotecaria Bresciana, attività da effettuarsi presso il Centro di Catalogazione dell’Ufficio Biblioteche (Settore Cultura) che cura la parte tecnica e logistica. L’iter contrattuale è stato curato dal Servizio Contratti e Appalti della Provincia. La spesa complessiva impegnata è di € 249.278,40 iva compresa: 12.600 ore di lavoro (in circa 21 mesi) a € 19,784 all’ora (16,49 + iva). Il lavoro è iniziato a settembre 2006. La prestazione viene pagata con cadenza mensile su fatturazione. Con raccomandata del 15/2/08 la cooperativa richiede l’adeguamento dei prezzi per il periodo set07-mag08, “ai sensi dell’art.44 della L.724/94”, sulla base dell’indice medio FOI dell’ISTAT per il periodo set06-ago07: 1,6%. Visti gli artt. 115 e 7 (comm. 4c e 5) del nuovo codice dei contratti pubblici: Il contratto firmato recita che “i prezzi sono fissi e invariabili” e non prevede clausola di revisione periodica dei prezzi. Che cosa determina che un contratto sia “ad esecuzione periodica o continuativa”? La durata? Per “revisione periodica” si intende dopo un anno? In che cosa consiste praticamente ”l’istruttoria del dirigente responsabile”? La pubblicazione annuale dell’Osservatorio dei Contratti sui costi standardizzati e l’elaborazione dei prezzi di mercato dell’ISTAT non comprendono tra i servizi la catalogazione libraria. Siamo obbligati alla revisione? Da quando? E di quanto? Se sì: avendo in corso anche un altro appalto simile, con altra cooperativa, saremo obbligati ad adeguarlo anche se quest’ultima cooperativa non lo chiede?
n un'appalto di servizio pluriennale va riconosciuta la revisione ISTAT, anche se non prevista in contratto?
Con la presente nota si chiedono le modalità di applicazione della revisione prezzi così come disciplinata dall'art 115 del decreto legislativo in relazione all'istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell'acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui all'art. 7,comma 4,lettera c) e comma 5.

