Giurisprudenza e Prassi

NOZIONE RESTRITTIVA DI STRUMENTALITA' PER LA GIURISDIZIONE NEI SETTORI SPECIALI (141.2)

CONS. STATO Sentenza 2024

Ai fini del radicamento della giurisdizione amministrativa nei settori speciali, il concetto di strumentalità dell'appalto deve essere interpretato in modo ragionevolmente restrittivo, riferendosi esclusivamente ad affidamenti finalizzati al perseguimento del core business dell'attività speciale; ne consegue che il servizio di ritiro e smaltimento rifiuti presso gli impianti di un gestore di rete elettrica non presenta il carattere della strumentalità necessaria, restando soggetto alle regole del diritto privato e alla giurisdizione del giudice ordinario.

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