INAPPLICABILITÀ DELLO STANDSTILL NEI SETTORI SPECIALI SOTTO SOGLIA EUROPEA (18.4)
In materia di contratti pubblici nei settori speciali, il termine di standstill di cui all'art. 18 del D.Lgs. 36/2023 non è applicabile qualora l'importo dell'appalto sia inferiore alle soglie di rilevanza europea stabilite per tali settori. Relativamente ai requisiti di certificazione sociale (SA 8000), il principio di equivalenza impone alla stazione appaltante di valutare l'idoneità della documentazione prodotta dal concorrente che attesti il rispetto degli standard internazionali, impedendo l'esclusione basata esclusivamente sulla mancanza di uno specifico accreditamento nazionale se l'ente certificatore è internazionalmente riconosciuto.
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