INAPPLICABILITÀ DEL CODICE APPALTI PER ATTIVITÀ NON STRETTAMENTE STRUMENTALI AI SETTORI SPECIALI (114.2)
L'assoggettabilità di un affidamento alla disciplina dei settori speciali richiede, oltre al presupposto soggettivo dell'ente aggiudicatore, un presupposto oggettivo consistente nella strumentalità dell'appalto all'attività speciale. Tale strumentalità va intesa in senso restrittivo, riferendosi esclusivamente agli affidamenti finalizzati al perseguimento del core business dell'attività speciale (es. produzione e distribuzione di energia); pertanto, i servizi di rimozione e smaltimento di rifiuti e rottami, non essendo funzionali o necessari a tali scopi, sono esclusi dall'ambito applicativo del Codice dei contratti pubblici.
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