GIURISDIZIONE ORDINARIA PER APPALTI NON STRUMENTALI AI SETTORI SPECIALI (114.2)
In tema di settori speciali, l'affidamento di un servizio è assoggettato alla disciplina del codice dei contratti pubblici e alla giurisdizione del giudice amministrativo solo se risponde a un parametro oggettivo di riferibilità del servizio all'attività speciale. Il concetto di strumentalità deve essere interpretato in modo ragionevolmente restrittivo, intendendosi per tale un affidamento finalizzato agli scopi propri dell'attività (core business), con esclusione delle attività accessorie o meramente strumentali agli uffici o alla gestione dei residui di produzione.
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