EQUIVALENZA CCNL E VERIFICA ANOMALIA FACOLTATIVA NEI SETTORI SPECIALI (141.3)
In tema di appalti nei settori speciali, l'art. 141, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 limita l'applicazione delle disposizioni del Codice, richiamando l'art. 11 ma escludendo l'art. 110; ne consegue che la verifica di anomalia dell'offerta costituisce un potere puramente discrezionale della stazione appaltante, la cui attivazione non è obbligatoria nemmeno in presenza di ribassi consistenti, salvo che non emergano macroscopiche incongruenze che rendano palesemente inattendibile l'offerta. La verifica di equivalenza delle tutele del CCNL può essere legittimamente condotta dal RUP secondo le forme semplificate dettate dal disciplinare di gara, spettando al ricorrente l'onere di allegare elementi puntuali atti a dimostrare l'irragionevolezza del giudizio di equivalenza espresso dall'amministrazione.
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