1. L’affidamento dei contratti inerenti al settore idrico è soggetto all’applicazione delle disposizioni del codice esclusivamente per le attività:
a) di messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile;
b) di alimentazione di tali reti con acqua potabile, ivi compresa la generazione, la produzione e la vendita all’ingrosso o al dettaglio.
2. L’alimentazione, con acqua potabile, di reti fisse che forniscono un servizio al pubblico da parte di un’impresa pubblica o un soggetto titolare di diritti speciali o esclusivi non è considerata un’attività di cui al comma 1 se concorrono le seguenti condizioni:
a) la produzione di acqua potabile avviene perché il suo consumo è necessario all’esercizio di un’attività non prevista dagli articoli da 146 a 149;
b) l’alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo proprio dell’ente e non supera il 30 per cento della sua produzione totale, considerando la media dell’ultimo triennio, comprensivo dell’anno in corso.
3. Si applicano le disposizioni del codice agli appalti o ai concorsi di progettazione attribuiti od organizzati da stazioni appaltanti o enti concedenti che esercitano un’attività di cui al comma 1 quando riguardino:
a) progetti di ingegneria idraulica, irrigazione o drenaggio, in cui il volume d’acqua destinato all’alimentazione con acqua potabile rappresenti più del 20 per cento del volume totale d’acqua reso disponibile da tali progetti o impianti;
b) smaltimento o trattamento delle acque reflue.
4. Sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni del codice gli appalti per l’acquisto di acqua, se aggiudicati da stazioni appaltanti o enti concedenti che esercitino una o entrambe le attività di cui al comma 1.
5. Sono escluse dall’applicazione delle disposizioni del codice le concessioni aggiudicate per fornire o gestire reti fisse destinate alla fornitura di un servizio pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile oppure per alimentare tali reti con acqua potabile.
6. Sono escluse dall’applicazione del codice le concessioni che siano collegate a una delle attività del comma 5 e riguardino:
a) progetti di ingegneria idraulica, irrigazione, drenaggio, in cui il volume d’acqua destinato all’approvvigionamento di acqua potabile rappresenti più del 20 per cento del volume totale d’acqua reso disponibile da tali progetti o impianti;
b) smaltimento o trattamento delle acque reflue.
EFFICACE DAL: 1° luglio 2023
Relazione
SPIEGAZIONE
L’articolo 148 recepisce fedelmente gli articoli 10 e 23 della direttiva 2014/25/UE, nonché l’articolo 12 della direttiva 2014/23/UE, definendo l’ambito di applicabilità del codice nel se...
ESCLUSO OBBLIGO SUDDIVISIONE IN LOTTI NEI SETTORI SPECIALI (141.5)
TAR CAMPANIA - SALERNO Sentenza 2025
Fase Procedura: Redazione Lex Specialis
In tema di appalti nei settori speciali, l'art. 141, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 esclude espressamente l'applicabilità dell'obbligo di suddivisione in lotti dettato dall'art. 58. La stazione appaltante gode di un'autonomia decisionale semplificata, potendo optare per il lotto unico qualora ciò risulti funzionale ad assicurare una gestione unitaria ed omogenea delle prestazioni, prevalendo le esigenze di operatività del settore speciale sugli obiettivi partecipativi e di accesso al mercato delle piccole e medie imprese.
EQUIVALENZA CCNL E VERIFICA ANOMALIA FACOLTATIVA NEI SETTORI SPECIALI (141.3)
TAR LAZIO - LATINA Sentenza 2025
Fase Procedura: Aggiudicazione
In tema di appalti nei settori speciali, l'art. 141, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 limita l'applicazione delle disposizioni del Codice, richiamando l'art. 11 ma escludendo l'art. 110; ne consegue che la verifica di anomalia dell'offerta costituisce un potere puramente discrezionale della stazione appaltante, la cui attivazione non è obbligatoria nemmeno in presenza di ribassi consistenti, salvo che non emergano macroscopiche incongruenze che rendano palesemente inattendibile l'offerta. La verifica di equivalenza delle tutele del CCNL può essere legittimamente condotta dal RUP secondo le forme semplificate dettate dal disciplinare di gara, spettando al ricorrente l'onere di allegare elementi puntuali atti a dimostrare l'irragionevolezza del giudizio di equivalenza espresso dall'amministrazione.
QUESITO
del 26/02/2024 -
PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI ART. 37 DEL D.LGS. 36/2023
L’Autorità Idrica Toscana, pubblica amministrazione istituita con Legge della Regione Toscana n. 69/2011, ha deliberato con atto assembleare n. 13 del 24.07.2023 la forma di gestione del nuovo Gestore del servizio idrico integrato della Conferenza territoriale n. 3 Medio Valdarno, individuando la società a partecipazione mista pubblico privata. L’Autorità deve, pertanto, bandire una gara a doppio oggetto per l’affidamento in concessione del servizio idrico integrato (servizio speciale art. 148 D.Lgs. 36/2023).
Considerato che trattasi di settore speciale si chiede conferma della non applicabilità a tale settore delle norme sulla programmazione di cui al Libro I Parte III del D.lgs. 36/2023 e, pertanto, conferma che tale concessione non debba essere inserita nel programma triennale degli acquisti e forniture dell’Autorità. Nel caso in cui, invece, l’Autorità sia tenuta all’inserimento della concessione del servizio idrico integrato si chiede quale opzione scegliere nel campo “Quadro delle risorse da destinare all’intervento”.