Giurisprudenza e Prassi

OBBLIGO DI GESTIONE UNICA DEL SERVIZIO IDRICO E PERENTORIETÀ DEI TERMINI PER LA SALVAGUARDIA (147.2BIS)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA - SEZIONE STACCATA DI CATANIA Sentenza 2024

In tema di servizio idrico integrato, i termini stabiliti dall'art. 147 del D.Lgs. 152/2006 per la confluenza delle gestioni autonome nella gestione unica d'ambito hanno carattere perentorio. Qualora un ente locale non dimostri tempestivamente il possesso dei requisiti per il regime di salvaguardia o rimanga inerte rispetto alle richieste istruttorie dell'autorità d'ambito, il passaggio alla gestione unica è obbligatorio e l'Amministrazione regionale può legittimamente esercitare poteri sostitutivi per assicurare l'unitarietà della gestione e l'accesso alle risorse pubbliche.

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