LEGITTIMA ESCLUSIONE PER GRAVE ILLECITO PROFESSIONALE SENZA EFFICACE SELF-CLEANING (95.1)
In tema di gravi illeciti professionali, la valutazione della stazione appaltante sull'affidabilità del concorrente è espressione di un ampio potere discrezionale, sindacabile solo per manifesta illogicità. Le misure di riparazione adottate dall'operatore economico (self-cleaning) devono dimostrare l'intervenuta rottura del legame organico con i soggetti responsabili degli illeciti; pertanto, è legittima l'esclusione del concorrente se il soggetto rinviato a giudizio per turbativa d'asta ha sottoscritto gli atti di partecipazione, permanendo così un rischio di inquinamento della procedura.
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