Giurisprudenza e Prassi

LE MISURE DI SELF CLEANING NON VINCOLANO L'AMMINISTRAZIONE SE NON PROVANO UNA RADICALE SEPARAZIONE TRA L'OPERATORE ECONOMICO E IL SOGGETTO AUTORE DELL'ILLECITO (96)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

In materia di contratti pubblici, la valutazione sulle cause di esclusione non automatiche impone alla Stazione Appaltante un onere istruttorio e motivazionale approfondito, pur godendo essa di un'ampia discrezionalità. L'adozione di misure di self cleaning non vincola l'Amministrazione laddove le stesse non comprovino una radicale separazione tra l'operatore economico e il soggetto autore dell'illecito.

"[...] il Collegio condivide la valutazione espressa dall’Ente appaltante secondo cui: ‘le misure di self cleaning adottate e prodotte in sede di contraddittorio sono da considerare mere azioni di monitoraggio e generici richiami al rispetto delle norme’, tenuto conto che ciò che rileva, per espressa ammissione dell’appellante, è che ‘nel dicembre 2022, il dott. -OMISSIS- si è dimesso dal Cda di -OMISSIS-, divenendo procuratore speciale e mantenendo le funzioni di Accountable Manager della stessa, senza assumere la qualità di institore, non essendo soggetto preposto all’esercizio dell’impresa, né di procuratore generale’, sicchè è corretto desumere che tali misure non costituiscono la prova della ‘intervenuta cesura tra l’operato del soggetto indagato e rinviato a giudizio e l’operatore economico partecipante alla procedura’.

Ne consegue che va respinta la doglianza secondo cui la Regione non avrebbe adeguatamente valutato le misure di self cleaning, tenuto conto che, al contrario, le suddette misure sono state oggetto di specifico accertamento con riferimento alle caratteristiche peculiari di ciascuna."

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)