ILLEGITTIMO L'OSCURAMENTO DELL'OFFERTA TECNICA SENZA UNA COMPROVATA DIMOSTRAZIONE DEL SEGRETO COMMERCIALE (35.4)
In tema di accesso agli atti di gara, il limite della riservatezza tecnica e commerciale di cui all'art. 35, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 36/2023 non opera in presenza di un'opposizione generica della controinteressata. L'operatore economico ha l'onere di fornire una motivata e comprovata dichiarazione che specifichi le singole parti dell'offerta da secretare e le ragioni tecniche sottese, onere che risulta ancor più stringente in settori, come quello della ristorazione, privi di particolari complessità tecnologiche o privative industriali.
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