Giurisprudenza e Prassi
Limiti al segreto commerciale e oneri motivazionali per l'oscuramento offerte
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA, SEZIONE STACCATA DI CATANIA Sentenza
2026
Ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.Lgs. n. 36/2023, il diniego di accesso all'offerta tecnica per ragioni di segretezza commerciale presuppone che l'operatore economico fornisca una prova rigorosa della segretezza oggettiva e del valore economico delle informazioni. La stazione appaltante è tenuta a valutare autonomamente la congruità di tale opposizione, evitando oscuramenti generalizzati che impediscano al concorrente non aggiudicatario l'esercizio del diritto di difesa in giudizio.
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