DIVIETO DI RIVALUTAZIONE TECNICA DOPO L'APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE
Nelle gare d'appalto caratterizzate dalla separazione tra fase tecnica e fase economica, la conoscenza delle offerte economiche da parte dei commissari prima della definitiva cristallizzazione della valutazione tecnica comporta la vulnerazione irrimediabile dei principi di imparzialità e par condicio; pertanto, ove emerga la necessità di procedere a una rivalutazione discrezionale dei punteggi tecnici dopo l'apertura delle buste economiche, la stazione appaltante è legittimata ad annullare l'intera procedura e a indire un nuovo confronto competitivo.
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