ILLEGITTIMITA' DELLA RIEDIZIONE DI GARA SENZA GARANZIA DI EFFETTIVO ANONIMATO DELLE OFFERTE (95.2)
Nelle procedure di gara da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, qualora si renda necessaria la riedizione delle operazioni di valutazione a seguito di annullamento, la stazione appaltante ha l'obbligo di garantire l'effettivo anonimato e la segretezza delle offerte. Tale obbligo non è assolto mediante un oscuramento meramente formale dei nomi se i dati economici rimangono accessibili al pubblico o se loghi identificativi restano visibili negli atti di gara, determinando un rischio di condizionamento dei commissari anche solo potenziale.
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