Giurisprudenza e Prassi
Rinuncia istanza cautelare e spese compensate in gara sistemi PCR
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA - BRESCIA Ordinanza
2026
In sede di giudizio amministrativo, laddove la parte ricorrente dichiari formalmente di rinunciare all'istanza cautelare precedentemente presentata, il Tribunale deve limitarsi a prendere atto di tale rinuncia, disponendo la compensazione delle spese di lite se vi è accordo in tal senso tra tutte le parti costituite.
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