Giurisprudenza e Prassi

Rinuncia istanza cautelare e spese compensate in gara sistemi PCR

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA - BRESCIA Ordinanza 2026

In sede di giudizio amministrativo, laddove la parte ricorrente dichiari formalmente di rinunciare all'istanza cautelare precedentemente presentata, il Tribunale deve limitarsi a prendere atto di tale rinuncia, disponendo la compensazione delle spese di lite se vi è accordo in tal senso tra tutte le parti costituite.

Condividi questo contenuto: