Giurisprudenza e Prassi

PRESA D'ATTO DELLA RINUNCIA ALL'ISTANZA CAUTELARE E FISSAZIONE DEL MERITO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'ABRUZZO Ordinanza 2024

In tema di tutela cautelare nel processo amministrativo, qualora la parte ricorrente dichiari formalmente di voler rinunciare alla richiesta di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, il Tribunale deve dare atto di tale rinuncia, disponendo la compensazione delle spese e la fissazione del merito ex art. 55 c.p.a.

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