NATURA DISCREZIONALE DELLA RINEGOZIAZIONE E REQUISITI PER IL RECESSO DEL CONCESSIONARIO (165.6)
In tema di concessioni di servizi, la rinegoziazione delle condizioni contrattuali volta al riequilibrio economico-finanziario costituisce esercizio di un potere autoritativo e discrezionale della stazione appaltante, la cui controversia ricade nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il concessionario non vanta un diritto soggettivo al riequilibrio, ma solo la facoltà di recedere qualora le trattative falliscano; tuttavia, il recesso deve essere formulato in termini espressi e definitivi, non potendosi desumere da mere comunicazioni interlocutorie o informative.
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