IL PRINCIPIO DI INVARIANZA DELLE OFFERTE TROVA APPLICAZIONE ANCHE IN CASO DI RECESSO SPONTANEO DI CONCORRENTI PRECEDENTEMENTE AMMESSI (95)
Il principio di invarianza opera anche in caso di ritiro spontaneo dei partecipanti, in quanto "non si può dubitare, infatti, che la rinuncia volontaria alla prosecuzione nella procedura sia assimilabile, quoad effectum, all’esclusione, mentre appare di limpida interpretazione la prima ipotesi enucleata dal legislatore laddove sterilizza tali mutamenti soggettivi sopravvenuti “ai fini del calcolo di medie nella procedura”.
Inoltre "[...] il mutamento in itinere del paradigma valutativo di un elemento – quello economico – che non era mai stato oggetto di contenzioso se non con riguardo alla potenziale anomalia dell’offerta si pone insanabilmente in conflitto:
i) col principio di invarianza o cristallizzazione delle offerte ex art. 95, co. 15, d.lgs. n. 50/2016 una volta avvenuta la prima aggiudicazione definitiva, ancorché annullata in parte qua per quanto attiene alle valutazioni tecniche;
ii) con la stessa lex specialis - profilo accennato in modo cursorio nel gravame -laddove all’art. 17.3 sancisce l’individuazione della formula aritmetica da applicare in funzione del numero delle “offerte da valutare (ammesse all’apertura della busta economica) in un lotto”, essendo un dato irrefutabile che nella procedura de qua le offerte ammesse all’apertura della busta economica fossero quattro e non già due;
iii) con gli effetti conformativi del giudicato amministrativo di cui alle sentenze T.A.R. n. 747/2024 e Cons. Stato n. 4774/2025, che erano circoscritti alla rinnovazione della valutazione delle sole offerte tecniche in parte qua, lasciando intangibili gli altri elementi delle offerte (sia tecnici sia economici)."
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