Giurisprudenza e Prassi
LEGITTIMITÀ DELLA REVOCA: ESCLUSO IL RISARCIMENTO DEL DANNO E L'INDENNIZZO PER GLI ATTI DI GARA (21-QUINQUIES.1)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA Sentenza
2025
In materia di appalti pubblici, deve escludersi l'obbligo di indennizzo previsto dall'art. 21-quinquies della legge n. 241/1990 in caso di revoca del bando di gara o di atti endoprocedimentali, poiché tali atti non costituiscono provvedimenti ad efficacia durevole idonei a consolidare nel patrimonio dell'operatore economico un bene della vita già acquisito, ma rappresentano segmenti di un procedimento volto alla scelta del contraente.
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