Giurisprudenza e Prassi

REVISIONE PREZZI DECORRE DALLA RICHIESTA SENZA PROVA DI SQUILIBRIO (115.1)

TAR BASILICATA Sentenza 2026

Negli appalti pubblici soggetti alla disciplina dell'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006, l'operatore economico non ha l'onere di provare il quantum delle variazioni dei prezzi o lo squilibrio del sinallagma, essendo sufficiente la prova dell'aumento dei costi dei fattori produttivi; l'adeguamento prezzi decorre tuttavia dal momento della presentazione dell'istanza e non può coprire periodi anteriori alla stipula contrattuale o alla richiesta stessa.

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