Giurisprudenza e Prassi

INAMMISSIBILITÀ ACCESSO FONDO ADEGUAMENTO PREZZI PER APPALTI MISTI CON PREVALENZA SERVIZI (26.1)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2026

Il beneficio dell'accesso al Fondo per l'adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione è tassativamente limitato agli appalti pubblici di lavori. Tale disciplina emergenziale non è estensibile agli appalti misti in cui la componente servizi sia funzionalmente prevalente, in quanto si tratta di una normazione eccezionale non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica. Conseguentemente, l'erogazione di somme in favore di soggetti affidatari di contratti non rientranti in tale perimetro costituisce indebito oggettivo, imponendo all'Amministrazione l'obbligo di disporne il recupero.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)