ILLEGITTIMA LA MODIFICA UNILATERALE DELLA FORMULA DI REVISIONE PREZZI NON PREVISTA NELLA LEX SPECIALIS (106.1)
È illegittima la determinazione con cui la Stazione Appaltante modifica unilateralmente la formula di revisione dei prezzi dell'energia termica stabilita nei documenti di gara, in quanto il potere di modifica contrattuale (ius variandi) della Pubblica Amministrazione è rigorosamente limitato dalle previsioni della lex specialis e dalle ipotesi tassative di legge. La modifica unilaterale del criterio revisionale altera le condizioni concorrenziali sulla base delle quali è stata formulata l'offerta e viola il principio della forza di legge del contratto tra le parti sancito dal diritto civile comune.
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