Giurisprudenza e Prassi

L'ESCLUSIONE PUO' ESSERE LEGITTIMAMENTE ADOTTATA DAL RESPONSABILE DI FASE OVE TALE COMPITO GLI SIA STATO ESPRESSAMENTE ATTRIBUITO (15)

TAR LOMBARDIA MI SENTENZA 2026

In vigenza del D.Lgs. 36/2023, il provvedimento di esclusione dalla gara può essere legittimamente adottato dal Responsabile di fase per l'affidamento, ove tale compito gli sia stato espressamente attribuito in conformità all'art. 15, comma 4, del Codice.

"A differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente, l’esclusione non è stata disposta dalla Commissione Giudicatrice, bensì dalla Responsabile di fase [...] Direttore dell’Area Gare Beni e Servizi.

Come risulta dalla d.d. a contrarre n. 10911/2024, la predetta [...] è stata indicata dal R.U.P. quale Responsabile di fase per la fase di affidamento “in esecuzione di quanto previsto dall’art. 15, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 e in conformità alla organizzazione dell’Amministrazione Comunale”, con l’attribuzione dei “compiti specifici di cui all’allegato I.2 art. 7 comma 1 lett. d) e g)”.

Ebbene il citato comma 1, lett. d), prevede, tra i compiti specifici del RUP di fase, quello di disporre l’esclusione dalle gare, sicché il provvedimento di esclusione, ovverosia la nota prot. 05/08/2025.0418125.U, è stata legittimamente adottato dalla S.A.

Volendo, peraltro, soffermarsi sul ruolo della Commissione giudicatrice nel procedimento di esclusione (seppur con valenza di “obiter dictum”), il Collegio ricorda che, in forza di quanto previsto degli artt. 16, 20 e 22 del Disciplinare, la lex specialis attribuisce alla Commissione il compito di verificare la sostenibilità del PEF e di ammettere alla fase di assegnazione dei punteggi economici i soli candidati il cui PEF sia ritenuto sostenibile.

Specificamente, il punto 16 del Disciplinare di gara prevede che “La verifica del P.E.F. assorbe la verifica di anomalia e dei costi della manodopera” e che “Il Punteggio economico sarà attribuito unicamente dopo la valutazione di sostenibilità del PEF. In caso di PEF non sostenibile il concorrente sarà escluso dalla gara”.

E il successivo punto 22 del Disciplinare prescrive che “…la Commissione giudicatrice verifica l’adeguatezza e la sostenibilità del piano economico-finanziario prima dell’attribuzione del punteggio all’offerta economica”.

Ebbene, è nell’esercizio di siffatto potere che nel caso di specie la Commissione giudicatrice ha verificato l’adeguatezza e la sostenibilità del PEF di [...], riportando le motivazioni che hanno condotto la stessa Commissione a valutare in maniera negativa la sostenibilità del PEF nel verbale n. 8 del 29.7.2025, richiamato dal Presidente di gara nel verbale n. 3 del 4.8.2025.

Tale valutazione negativa è stata, dunque, inoltrata alla Responsabile di fase, la quale, in condivisione della stessa e in aderenza all’iter impresso dal sopracitato art. 16 del Disciplinare, ha disposto l’esclusione della parte ricorrente.

Ne discende che, alla luce della lex specialis in analisi e della normativa vigente, non è ravvisabile alcun vizio di incompetenza tanto con riferimento al soggetto che ha adottato l’esclusione, vale a dire la Responsabile di fase, quanto con riferimento agli ulteriori soggetti coinvolti nel relativo procedimento di valutazione della ragione di esclusione, ossia la Commissione di gara."

***

Con riferimento al costo della manodopera, sebbene le tabelle ministeriali non rappresentino un limite inderogabile ma un parametro di valutazione, gli scostamenti basati sulla riduzione delle ore medie di assenza devono essere rigorosamente dimostrati dall'impresa sulla base della propria effettiva esperienza aziendale. Non sono ammesse giustificazioni generiche o meramente dichiarative, in quanto il dato delle ore lavorate coinvolge eventi (malattie, infortuni, maternità) non rientranti nella piena disponibilità dell'impresa e necessita di una stima prudenziale.

"[...] l'impresa deve comunque rigorosamente dimostrare l'attendibilità delle diverse previsioni svolte, sulla base della sua effettiva pregressa esperienza aziendale nel settore, tenuto conto che, poiché il dato delle ore annue mediamente lavorate dal personale coinvolge eventi (malattie, infortuni, maternità) che non rientrano nella disponibilità dell'impresa, esso necessita di una stima prudenziale, che non può essere rimessa a mere dichiarazioni provenienti dalla società interessata (Cons. Stato, Sez. III, 31 dicembre 2020, n. 8544 [...] )"

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
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