LA PARTECIPAZIONE A CONCORSI DI PROGETTAZIONE SENZA ESECUZIONE NON COSTITUISCE REQUISITO PROFESSIONALE (83.1)
Nelle procedure di gara per servizi di architettura e ingegneria, l'esperienza professionale utile ai fini della qualificazione deve riferirsi a servizi effettivamente eseguiti e certificati. La semplice partecipazione a un concorso di progettazione non seguito dall'affidamento della progettazione non è idonea a integrare il requisito. Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per introdurre requisiti di capacità non dichiarati tempestivamente o per correggere dichiarazioni mendaci, operando il divieto di integrazione postuma degli elementi dell'offerta.
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