Giurisprudenza e Prassi
IL POTERE DI ESCLUSIONE PER DIFETTO DI REQUISITI È SEMPRE ESERCITABILE (80.6)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA - SEZIONE STACCATA DI CATANIA Sentenza
2024
Le referenze bancarie prodotte per comprovare la capacità economica e finanziaria non possono limitarsi a dichiarazioni standardizzate sulla regolarità dei rapporti di conto corrente, ma devono fornire elementi sostanziali sulla solidità dell'impresa commisurati all'importo dell'appalto; in difetto di tale specificità, la stazione appaltante può disporre l'esclusione del concorrente in qualsiasi fase della gara, non sussistendo preclusioni derivanti dalla precedente ammissione o dall'apertura delle offerte economiche.
Condividi questo contenuto:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

