Giurisprudenza e Prassi
LA DISPONIBILITÀ DEL CENTRO DI STOCCAGGIO COSTITUISCE REQUISITO DI ESECUZIONE E NON DI PARTECIPAZIONE
TAR SICILIA Sentenza
2025
L'indicazione di un centro di stoccaggio in sede di giustificazioni per l'anomalia dell'offerta non integra una modifica inammissibile dell'offerta economica, ma rientra nelle modalità organizzative di esecuzione del servizio. Tali siti operativi costituiscono requisiti di esecuzione, la cui disponibilità concreta è richiesta al momento della stipula del contratto o dell'avvio dell'esecuzione, garantendo così il principio del favor partecipationis per gli operatori non ancora presenti sul territorio.
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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)

