IL CENTRO DI STOCCAGGIO COSTITUISCE REQUISITO DI ESECUZIONE E NON DI PARTECIPAZIONE (97.1)
Nelle procedure di affidamento di contratti pubblici, la distinzione tra requisiti di partecipazione ed esecuzione risponde al principio per cui la fase della gara e quella dell'esecuzione devono rimanere separate. L'indicazione di un punto di stoccaggio locale in sede di verifica di anomalia, volta a ottimizzare i costi logistici, rientra nella libertà organizzativa dell'imprenditore e configura un requisito di esecuzione. Tale disponibilità non è esigibile in fase di presentazione dell'offerta, poiché ciò creerebbe un ingiustificato privilegio per gli operatori economici già presenti sul territorio, in violazione del principio del favor partecipationis.
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