Giurisprudenza e Prassi

IL CENTRO DI STOCCAGGIO COSTITUISCE REQUISITO DI ESECUZIONE E NON DI PARTECIPAZIONE (97.1)

TAR SICILIA Sentenza 2025

Nelle procedure di affidamento di contratti pubblici, la distinzione tra requisiti di partecipazione ed esecuzione risponde al principio per cui la fase della gara e quella dell'esecuzione devono rimanere separate. L'indicazione di un punto di stoccaggio locale in sede di verifica di anomalia, volta a ottimizzare i costi logistici, rientra nella libertà organizzativa dell'imprenditore e configura un requisito di esecuzione. Tale disponibilità non è esigibile in fase di presentazione dell'offerta, poiché ciò creerebbe un ingiustificato privilegio per gli operatori economici già presenti sul territorio, in violazione del principio del favor partecipationis.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)