Giurisprudenza e Prassi
L'ASSENZA DI REQUISITI PER ATTIVITÀ ACCESSORIE NON COMPORTA L'ESCLUSIONE AUTOMATICA DALLA GARA (80.5)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA Sentenza
2024
Nelle gare d'appalto per servizi complessi, la mancata dimostrazione del possesso di autorizzazioni per attività secondarie o strumentali non costituisce causa di esclusione, qualora il bando non le qualifichi espressamente come requisiti di partecipazione. Il principio del favor participationis impedisce alla Stazione Appaltante di trarre obblighi escludenti da clausole che descrivono meramente le modalità di esecuzione del servizio, restando impregiudicato il potere sanzionatorio della PA in caso di futuro inadempimento contrattuale.
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