Giurisprudenza e Prassi
Legittimità della regolazione tariffaria autostradale e poteri del regolatore neutrale
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE Sentenza
2026
Il sindacato del giudice amministrativo sugli atti di regolazione tecnica delle Autorità indipendenti è circoscritto al controllo di logicità, coerenza e attendibilità, senza potersi sostituire alle valutazioni di merito. Nei rapporti di durata di lunga scadenza che coinvolgono servizi di interesse economico generale, è ammissibile una retroattività impropria che consenta la revisione pro futuro delle condizioni economiche e tariffarie, purché giustificata da un'istruttoria approfondita (AIR e VIR) e da un effettivo contraddittorio procedimentale con gli stakeholder.
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