Articolo 192. Revisione del contratto di concessione.
1. Al verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, ivi compreso il mutamento della normativa o della regolazione di riferimento, purché non imputabili al concessionario, che incidano in modo significativo sull’equilibrio economico-finanziario dell’operazione, il concessionario può chiedere la revisione del contratto nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della conclusione del contratto. L’alterazione dell’equilibrio economico e finanziario dovuto a eventi diversi da quelli di cui al primo periodo e rientranti nei rischi allocati alla parte privata sono a carico della stessa.
2. In sede di revisione ai sensi del comma 1 non è consentito concordare modifiche che alterino la natura della concessione, o modifiche sostanziali che, se fossero state contenute nella procedura iniziale di aggiudicazione della concessione, avrebbero consentito l’ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l’accettazione di un’offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione della concessione.
3. Nei casi di opere di interesse statale ovvero finanziate con contributo a carico dello Stato, per le quali non sia già prevista l'espressione del parere del CIPESS, la revisione è subordinata al previo parere non vincolante del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS). Negli altri casi, è facoltà dell'ente concedente sottoporre la revisione al previo parere del NARS. Qualora l'ente concedente intenda discostarsi dal parere reso, è tenuto a darne adeguata motivazione, dando conto delle ragioni della decisione e indicando, in particolare, la modalità di contabilizzazione adottata. comma modificato dal D.lgs. 209/2024 in vigore dal 31.12.2024
4. In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico-finanziario le parti possono recedere dal contratto. In tal caso, al concessionario sono rimborsati gli importi di cui all’articolo 190, comma 4, lettere a) e b), a esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.
SPIEGAZIONE
L’articolo 192 introduce una disciplina della revisione del contratto che integra quella prevista dal Codice previgente.
CASI DI REVISIONE E MODALITÀ DELLA STESSA (comma 1)
Il comma 1, ...
NOVITA’ DEL CORRETTIVO
• Il nuovo testo del comma 3 elimina la valutazione del DIPE (che in base al testo previgente doveva avvenire dopo aver sentito il NARS, il quale esprimeva un parere di con...
ONERE DELLA PROVA DELLO SQUILIBRIO ECONOMICO NELLA REVISIONE DELLA CONCESSIONE (165.6)
TAR TOSCANA Sentenza 2026
Fase Procedura: Varianti e Revisione Prezzi
In tema di concessioni di servizi pubblici, il concessionario che richieda la revisione delle condizioni economiche e del canone per sopravvenuto squilibrio ha l'onere di fornire documentazione contabile specifica e analitica relativa al centro di costo interessato. È legittimo il diniego dell'Amministrazione fondato sull'inidoneità di dati desunti da calcoli parametrici o bilanci aziendali aggregati, spettando al giudice amministrativo il solo sindacato sulla ragionevolezza tecnica della valutazione della Stazione Appaltante senza potervi sostituire un proprio giudizio di merito.
LEGITTIMA LA PROROGA TECNICA OLTRE IL TERMINE CONTRATTUALE PER GARANTIRE CONTINUITÀ (106.11)
TAR LOMBARDIA Sentenza 2025
Fase Procedura: Esecuzione
In tema di concessioni di servizi, la proroga tecnica è configurabile come differimento del termine finale del rapporto che rimane regolato dall'atto originario; essa è legittima se funzionale a garantire la continuità assistenziale durante lo svolgimento di procedure ad evidenza pubblica complesse, non configurando un'inerzia colposa dell'amministrazione qualora l'operatore abbia contribuito ai ritardi e accettato formalmente il regime di proroga.
LEGITTIMITÀ DEL CALCOLO DEL VALORE DELLA CONCESSIONE NEL SETTORE DEI GIOCHI (179.1)
TAR LAZIO Sentenza 2025
Fase Procedura: Redazione Lex Specialis
È legittimo il meccanismo di calcolo del valore di una concessione che assume come base la somma della fee d'ingresso una tantum e della proiezione del canone concessorio annuo stimato sul margine netto di mercato, restando tale importo comunque inferiore al fatturato complessivo potenzialmente ritraibile dall'utenza. Gli obblighi di investimento minimo e le restrizioni all'attività dei punti vendita ricariche sono giustificati dall'esigenza di assicurare la sicurezza tecnologica, la tutela del giocatore e il contrasto alla criminalità organizzata nel settore dei giochi pubblici.
QUESITO del 23/02/2026 - REVISIONE CANONE DI CONCESSIONE
Si è in procinto di avviare una nuova procedura di gara per l'affidamento in concessione del servizio di gestione immobiliare ad uso foresteria di alcuni immobili di proprietà dell'Ulss 3 Serenissima.
Come corrispettivo per il gestore è previsto un canone di concessione annuo fisso e una ulteriore quota pari alla percentuale offerta in sede di gara e comunque pari al 10% del fatturato annuo per la parte eccedente euro 200.000.
SI chiede se per questa tipologia di gara ( il cui contratto non implicherà una spesa per l'Amministrazione ma un introito) sia corretto sostituire l'articolo del bando tipo sulla revisione prezzi con la seguente previsione: " il canone di concessione è soggetto ad IVA nella misura di legge; il canone annuo fisso di concessione è soggetto a rivalutazione a partire dal secondo anno di concessione nella misura pari al 75% della variazione ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell'anno precedente. Tale versamento dovrà essere versato senza ulteriore specifica richiesta scritta".
Grazie.