Giurisprudenza e Prassi

VALIDITÀ DELLE REFERENZE SCIENTIFICHE ANTECEDENTI ALLA COSTITUZIONE DEL CONCORRENTE E REQUISITI TECNICI DESUMIBILI (80.5)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA Sentenza 2024

In tema di appalti pubblici, non è configurabile la falsità documentale ex art. 80, comma 5, lett. f-bis) del D.Lgs. 50/2016 qualora il concorrente produca referenze scientifiche storiche riferibili a un prodotto la cui continuità produttiva sia garantita da accordi transattivi o cessioni di know-how. La stazione appaltante può legittimamente desumere il possesso dei requisiti tecnici essenziali dall'intera documentazione tecnica a corredo dell'offerta (certificazioni, manuali, istruzioni), a meno che la lex specialis non imponga un onere di indicazione esclusiva all'interno di specifici moduli descrittivi.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)