VALIDITÀ DELLE REFERENZE SCIENTIFICHE ANTECEDENTI ALLA COSTITUZIONE DEL CONCORRENTE E REQUISITI TECNICI DESUMIBILI (80.5)
In tema di appalti pubblici, non è configurabile la falsità documentale ex art. 80, comma 5, lett. f-bis) del D.Lgs. 50/2016 qualora il concorrente produca referenze scientifiche storiche riferibili a un prodotto la cui continuità produttiva sia garantita da accordi transattivi o cessioni di know-how. La stazione appaltante può legittimamente desumere il possesso dei requisiti tecnici essenziali dall'intera documentazione tecnica a corredo dell'offerta (certificazioni, manuali, istruzioni), a meno che la lex specialis non imponga un onere di indicazione esclusiva all'interno di specifici moduli descrittivi.
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