ILLEGITTIMA LA SURROGA DELLE REFERENZE BANCARIE SENZA FONDATI MOTIVI E IN PRESENZA DI CRISI AZIENDALE (86.4)
In sede di gara pubblica, la facoltà di provare la capacità economica e finanziaria mediante strumenti diversi dalle referenze bancarie previste dalla lex specialis è subordinata alla dimostrazione di fondati motivi che ne giustifichino l'omissione. È illegittimo l'operato della stazione appaltante che ritenga assolto l'onere probatorio sulla solvibilità dell'impresa attraverso dichiarazioni di organi sociali interni, qualora l'omessa presentazione delle referenze bancarie sia riconducibile non a impedimenti oggettivi, ma allo stato di crisi o di squilibrio patrimoniale dell'operatore, dovendo l'amministrazione compiere un'istruttoria rigorosa che non si limiti al solo dato del fatturato.
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