Giurisprudenza e Prassi

RATING DI LEGALITA': L'IMPRESA E' OBBLIGATA A COMUNICARE LE VICENDE GIUDIZIARIE ANCHE PER FIGURE APICALI CESSATE DALL'INCARICO DOPO L'OTTENIMENTO DEL RATING

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

La revoca del rating di legalità, fondata sulla perdita dei requisiti di cui all'art. 2 del Regolamento AGCM o sull'omessa comunicazione di provvedimenti giudiziari, ha natura di atto oggettivo e non sanzionatorio.

L'operatore economico è gravato da un onere di leale collaborazione che impone un elevato standard di diligenza nel monitoraggio della permanenza dei requisiti, non potendo invocare l'ignoranza di fatti che abbiano avuto ampia eco mediatica o che riguardino condotte poste in essere da apicali in costanza di carica, ancorché successivamente cessati.

"La giurisprudenza amministrava di questa Sezione ha da tempo chiarito che “il rating di legalità rappresenta un mero beneficio premiale per le imprese” con la conseguenza

che “la sua revoca non ha natura sanzionatoria” (Cons. Stato, sez. VI, 10 giugno 2025, n. 4996; più di recente anche Cons. Stato, sez. VI, 4 marzo 2026, n. 1700 e Cons. Stato, sez. VI, 10 giugno 2025, n. 4996 che ha pure messo all’uopo in evidenza che “La mancanza del rating non impedisce in nessun modo all’impresa di operare: semplicemente la stessa non potrà più avvalersi (per un periodo limitato di tempo) dei benefici che il possesso del rating consente di fruire”).

[...]

alla luce della ratio premiale dell’istituto, gli obblighi di comunicazione gravanti a carico dell’impresa beneficiaria assumono primario rilievo (costituendo il modo principale con cui le imprese ottemperano al dovere di leale collaborazione) sicché il loro corretto adempimento va valutato con particolare rigore dovendosi pretendere l’adibizione di un elevato standard di diligenza da parte dell’operatore economico. Questi, in particolare, deve monitorare, anche attraverso accorgimenti organizzativi aziendali interni, la permanenza nel tempo dei requisiti di mantenimento del rating.

Ne discende che l’impresa non può limitarsi ad invocare la circostanza che il fatto ostativo sopravvenuto riguardi una persona fisica ormai cessata dall’incarico."

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)