L'OMESSA IMPUGNAZIONE DI UN MOTIVO AUTONOMO DI ESCLUSIONE RENDE IL RICORSO INAMMISSIBILE (104.1)
Qualora il provvedimento di esclusione dalla gara sia fondato su più ragioni autonome, ciascuna delle quali idonea di per sé a giustificare l'esito espulsivo, l'operatore economico ha l'onere di impugnare specificamente tutte le motivazioni addotte. La mancata contestazione di una delle ragioni determina l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, poiché, anche qualora le altre censure fossero accolte, il provvedimento rimarrebbe inoppugnabile nella parte non censurata, conservando la sua efficacia nel produrre l'esclusione del concorrente.
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