ILLEGITTIMA L'ESCLUSIONE BASATA SU PROVE TECNICHE PRIVE DI PARAMETRI OGGETTIVI E PREDEFINITI (95.4)
È illegittima l'esclusione di un concorrente basata sull'esito di prove pratiche eseguite senza la previa predefinizione di parametri oggettivi di riferimento e criteri di valutazione. Qualora la stazione appaltante riscontri una difformità tra l'esito delle prove d'uso e le certificazioni tecniche o gli standard ISO del prodotto, grava sulla stessa un onere motivazionale rafforzato che chiarisca le modalità esecutive del test e le ragioni tecniche dell'inidoneità, evitando valutazioni comparative surrettizie nelle procedure aggiudicate al criterio del prezzo più basso.
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