INAMMISSIBILE IL RICORSO SENZA IL SUPERAMENTO DELLA PROVA DI RESISTENZA IN CONCRETO
In tema di appalti pubblici, è inammissibile per carenza di interesse il ricorso proposto dall'operatore economico che non occupi la seconda posizione in graduatoria qualora non riesca a dimostrare, tramite la prova di resistenza condotta in concreto, che l'accoglimento delle proprie doglianze gli consentirebbe di scavalcare tutti i concorrenti che lo precedono. Il sindacato giurisdizionale non può sostituirsi alle valutazioni discrezionali della stazione appaltante in ordine alla congruità dell'offerta qualora quest'ultima non abbia ravvisato i presupposti per l'avvio della verifica facoltativa di anomalia.
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